Caso documentato · HAI-430
Infezione contratta in ospedale a Orbassano, risarcimento di 93.376,49 € nel 2018
Nel 2018 è stato riconosciuto un risarcimento di 93.376,49 € per un caso di infezione nosocomiale da virus HCV (epatite C), trasmessa per contaminazione crociata durante una seduta trasfusionale collettiva, non da sacche di sangue infette, contratta in reparto di microcitemie, durante una seduta trasfusionale collettiva per pazienti talassemici. Il totale condannato e' di 93.376,49 euro, gia' comprensivo di rivalutazione monetaria e interessi legali calcolati alla data della sentenza. Per una delle due parti attrici il risarcimento e' composto da 14.514,04 euro di danno biologico temporaneo personalizzato e 2.965,00 euro di spese mediche, rivalutati a 18.929,87 euro. Per l'altra parte attrice e' composto da 57.657,00 euro di danno biologico permanente e temporaneo, 605,00 euro di spese mediche e 5.534,30 euro di danno patrimoniale da perdita di retribuzione, rivalutati a 74.446,62 euro. Restano fuori le spese di lite (2.013,27 euro di esborsi e 17.075,00 euro di compensi, oltre agli accessori di legge) e le spese di consulenza tecnica, poste a carico della struttura ma non liquidate come risarcimento. L'indennizzo previsto dalla legge 210 del 1992, gia' percepito dagli attori, non e' stato scomputato dal risarcimento.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Torino, Sezione IV Civile, giudice unico (primo grado). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Il caso riguarda una struttura pubblica di Orbassano.
Il caso riguarda 2 persone. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-430 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Torino, Sezione IV Civile, giudice unico (primo grado)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 06/12/2018
- Città
- Orbassano
- Tipo di procedimento
- giudizio di merito per risarcimento danni da responsabilita' sanitaria, preceduto da accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c.
- Infezione
- infezione nosocomiale da virus HCV (epatite C), trasmessa per contaminazione crociata durante una seduta trasfusionale collettiva, non da sacche di sangue infette
- Categoria
- Altro
- Reparto o contesto
- reparto di microcitemie, durante una seduta trasfusionale collettiva per pazienti talassemici
- Risarcimento riconosciuto
- 93.376,49 €Il totale condannato e' di 93.376,49 euro, gia' comprensivo di rivalutazione monetaria e interessi legali calcolati alla data della sentenza. Per una delle due parti attrici il risarcimento e' composto da 14.514,04 euro di danno biologico temporaneo personalizzato e 2.965,00 euro di spese mediche, rivalutati a 18.929,87 euro. Per l'altra parte attrice e' composto da 57.657,00 euro di danno biologico permanente e temporaneo, 605,00 euro di spese mediche e 5.534,30 euro di danno patrimoniale da perdita di retribuzione, rivalutati a 74.446,62 euro. Restano fuori le spese di lite (2.013,27 euro di esborsi e 17.075,00 euro di compensi, oltre agli accessori di legge) e le spese di consulenza tecnica, poste a carico della struttura ma non liquidate come risarcimento. L'indennizzo previsto dalla legge 210 del 1992, gia' percepito dagli attori, non e' stato scomputato dal risarcimento.
- Persone coinvolte
- 2
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Torino, Sezione IV Civile, sentenza n. 5786/2018 del 06/12/2018, R.G. 16107/2016 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i cinque difensori, il nome di una struttura e quattro riferimenti che riportano alla persona. Restano i magistrati. Le parti erano già etichettate dalla fonte. Controllato il 10/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.
Il principio affermato. Il tribunale applica il principio secondo cui la prova della prestazione sanitaria (l'emotrasfusione) fa presumere il nesso causale con il contagio. Spetta quindi alla struttura la prova liberatoria di avere osservato tutte le cautele di prevenzione. Le prove offerte dalla convenuta sono giudicate "generiche e inconferenti": la Cassazione citata parla di "presunzione della derivazione del contagio dalla condotta" quando manchino fattori alternativi piu' probabili.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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