Caso documentato · HAI-428
Infezione contratta in ospedale a Orbassano, risarcimento di 229.923,63 € nel 2022
Nel 2022 è stato riconosciuto un risarcimento di 229.923,63 € per un caso di Infezione del sito chirurgico da Staphylococcus aureus meticillino sensibile, infezione periprotesica precoce dopo impianto di protesi d'anca, contratta in Ortopedia e traumatologia, intervento di protesi totale d'anca. La somma di 229.923,63 euro e' il risarcimento del danno alla persona, gia' rivalutato e comprensivo degli interessi calcolati dalla data del fatto (03/05/2011) alla sentenza. Il calcolo parte da un totale di 211.278,75 euro. Sono 147.448,00 euro di danno differenziale da invalidita' permanente al 18% (differenza tra il valore tabellare del 38% del quadro attuale e quello del 20% atteso senza infezione), 23.465,75 euro di personalizzazione al 25%, 24.570,00 euro per sette mesi di invalidita' temporanea totale e 15.795,00 euro per sei mesi di invalidita' temporanea parziale al 75%. Restano fuori dal conteggio le spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo (406,50 euro di esborsi e 2.850,00 euro di compensi, oltre accessori), le spese di lite del giudizio (786,50 euro di esborsi e 8.500,00 euro di compensi, oltre accessori) e il rimborso di 1.220,00 euro per l'acconto versato ai consulenti tecnici d'ufficio, che non sono risarcimento.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Torino, sezione quarta civile, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Il caso riguarda una struttura pubblica di Orbassano.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-428 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Torino, sezione quarta civile, primo grado
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 21/10/2022
- Città
- Orbassano
- Tipo di procedimento
- Giudizio di risarcimento danni da responsabilita' sanitaria, introdotto con rito sommario poi mutato in rito ordinario, preceduto da accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c.
- Infezione
- Infezione del sito chirurgico da Staphylococcus aureus meticillino sensibile, infezione periprotesica precoce dopo impianto di protesi d'anca
- Categoria
- Stafilococco / MRSA
- Reparto o contesto
- Ortopedia e traumatologia, intervento di protesi totale d'anca
- Risarcimento riconosciuto
- 229.923,63 €La somma di 229.923,63 euro e' il risarcimento del danno alla persona, gia' rivalutato e comprensivo degli interessi calcolati dalla data del fatto (03/05/2011) alla sentenza. Il calcolo parte da un totale di 211.278,75 euro. Sono 147.448,00 euro di danno differenziale da invalidita' permanente al 18% (differenza tra il valore tabellare del 38% del quadro attuale e quello del 20% atteso senza infezione), 23.465,75 euro di personalizzazione al 25%, 24.570,00 euro per sette mesi di invalidita' temporanea totale e 15.795,00 euro per sei mesi di invalidita' temporanea parziale al 75%. Restano fuori dal conteggio le spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo (406,50 euro di esborsi e 2.850,00 euro di compensi, oltre accessori), le spese di lite del giudizio (786,50 euro di esborsi e 8.500,00 euro di compensi, oltre accessori) e il rimborso di 1.220,00 euro per l'acconto versato ai consulenti tecnici d'ufficio, che non sono risarcimento.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Torino, sentenza n. 4141/2022 del 21/10/2022, R.G. n. 3444/2020 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i due difensori e due riferimenti che riportano alla persona. Restano i magistrati. Le parti erano già etichettate dalla fonte. Controllato il 10/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.
Il principio affermato. Il giudice applica il principio per cui, provato dal paziente il nesso causale anche per presunzioni, spetta alla struttura la prova liberatoria. In caso di infezione nosocomiale deve dimostrare di aver "diligentemente operato, adottando tutte le misure di prevenzione" cosi' che l'evento risulti "del tutto imprevedibile ed indipendente dalla propria sfera di controllo". Ha ritenuto che tale prova non sia stata fornita, non avendo la struttura dimostrato dati sufficienti a qualificare l'infezione come "sequela inevitabile".
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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