Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-427

Infezione contratta in ospedale a Torino, risarcimento di 7.332 € nel 2022

Nel 2022 è stato riconosciuto un risarcimento di 7.332 € per un caso di artrite settica da Staphylococcus aureus meticillino resistente (MRSA), insorta dopo un'infiltrazione articolare alla spalla, contratta in ambulatorio di infiltrazioni articolari, attività libero professionale in regime di intramoenia. L'importo di Euro 7.332,00 comprende Euro 3.198,12 per danno non patrimoniale da invalidità permanente al 3%, comprensivo di danno morale, Euro 2.006,21 per invalidità temporanea ed Euro 1.953,36 per rimborso di spese di trasporto sostenute per le cure, oltre interessi legali. Restano fuori le spese di lite, i compensi degli avvocati, le spese di consulenza tecnica e il contributo unificato, liquidati separatamente in dispositivo a carico dei convenuti condannati verso l'attore, mentre l'attore è a sua volta condannato a rimborsare parte delle spese agli altri convenuti assolti.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Torino, Quarta Sezione Civile, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-427 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Torino, Quarta Sezione Civile, primo grado
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
29/07/2022
Città
TorinoÈ la sede del tribunale che ha giudicato in primo grado. Il provvedimento non dice in quale comune si trovi la struttura sanitaria.
Tipo di procedimento
giudizio di merito per risarcimento danni da responsabilità sanitaria
Infezione
artrite settica da Staphylococcus aureus meticillino resistente (MRSA), insorta dopo un'infiltrazione articolare alla spalla
Categoria
Stafilococco / MRSA
Reparto o contesto
ambulatorio di infiltrazioni articolari, attività libero professionale in regime di intramoenia
Risarcimento riconosciuto
7.332 €L'importo di Euro 7.332,00 comprende Euro 3.198,12 per danno non patrimoniale da invalidità permanente al 3%, comprensivo di danno morale, Euro 2.006,21 per invalidità temporanea ed Euro 1.953,36 per rimborso di spese di trasporto sostenute per le cure, oltre interessi legali. Restano fuori le spese di lite, i compensi degli avvocati, le spese di consulenza tecnica e il contributo unificato, liquidati separatamente in dispositivo a carico dei convenuti condannati verso l'attore, mentre l'attore è a sua volta condannato a rimborsare parte delle spese agli altri convenuti assolti.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Torino, Quarta Sezione Civile, sentenza n. 3449/2022 del 29/07/2022, R.G. n. 17836/2018 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati gli otto difensori, i cinque sanitari, i nomi di tre strutture e un riferimento che riporta alla persona. Restano i magistrati. Le parti erano già etichettate dalla fonte. Controllato il 10/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.

Il principio affermato. Il giudice applica il principio secondo cui, in caso di infezione nosocomiale, grava sulla struttura l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele di asepsi necessarie, richiamando il principio della Cassazione per cui «l'insorgenza di un'infezione del genere non può considerarsi un fatto né eccezionale né difficilmente prevedibile». In assenza di prova su tali cautele nel referto dell'intervento, il nesso causale tra l'infiltrazione e l'infezione è ritenuto sussistente secondo la regola del «più probabile che non».

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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