Caso documentato · HAI-422
Infezione contratta in ospedale a Verbania, risarcimento di 667.250 € nel 2021
Nel 2021 è stato riconosciuto un risarcimento di 667.250 € per un caso di Infezione da Clostridium Difficile con shock settico e megacolon tossico, contratta in Struttura di riabilitazione, ricovero per riabilitazione motoria dopo intervento ortopedico. La cifra di 667.250,00 euro somma le voci come rideterminate in appello: 300.000,00 euro alla figlia iure proprio (in luogo di 200.000,00), 100.000,00 euro alla stessa iure hereditario (in luogo di 250.000,00), 100.000,00 euro a ciascuno dei due nipoti (in luogo di 50.000,00) e 35.000,00 euro al genero (in luogo di 50.000,00). A queste si aggiungono le due voci che la Corte conferma senza toccarle, cioe' 30.000,00 euro di danno biologico terminale e catastrofale iure hereditatis e 2.250,00 euro di spese funerarie. Restano fuori i 10.000,00 euro di competenze e i 777,00 euro di spese vive del grado d'appello, il rimborso forfettario, IVA e CPA: sono a carico della struttura ma non sono risarcimento.
La decisione è stata assunta dalla Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile, grado d'appello. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda 4 persone. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-422 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile, grado d'appello
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 16/03/2021
- Città
- VerbaniaÈ la sede del tribunale che ha giudicato in primo grado. Il provvedimento non dice in quale comune si trovi la struttura sanitaria.
- Tipo di procedimento
- Appello avverso ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., procedimento sommario di cognizione, responsabilità sanitaria, preceduto da accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c.
- Infezione
- Infezione da Clostridium Difficile con shock settico e megacolon tossico
- Categoria
- Clostridium difficile
- Reparto o contesto
- Struttura di riabilitazione, ricovero per riabilitazione motoria dopo intervento ortopedico
- Risarcimento riconosciuto
- 667.250 €La cifra di 667.250,00 euro somma le voci come rideterminate in appello: 300.000,00 euro alla figlia iure proprio (in luogo di 200.000,00), 100.000,00 euro alla stessa iure hereditario (in luogo di 250.000,00), 100.000,00 euro a ciascuno dei due nipoti (in luogo di 50.000,00) e 35.000,00 euro al genero (in luogo di 50.000,00). A queste si aggiungono le due voci che la Corte conferma senza toccarle, cioe' 30.000,00 euro di danno biologico terminale e catastrofale iure hereditatis e 2.250,00 euro di spese funerarie. Restano fuori i 10.000,00 euro di competenze e i 777,00 euro di spese vive del grado d'appello, il rimborso forfettario, IVA e CPA: sono a carico della struttura ma non sono risarcimento.
- Persone coinvolte
- 4
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Corte d'Appello di Torino, Sez. III Civile, sentenza n. 406/2021, R.G. 1622/2019, decisa in camera di consiglio il 16/03/2021, in parziale riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 06/09/2019 dep. 09/09/2019 del Tribunale di Verbania, R.G. 1620/2018 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i quattro difensori e cinque riferimenti che riportano alla persona. Restano i magistrati. Le parti erano già etichettate dalla fonte. Controllato il 10/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.
Il principio affermato. Quando la decisione impugnata poggia su più ragioni autonome, ciascuna idonea da sola a sorreggerla, l'appello che non censura una di esse lascia quella ratio coperta da giudicato interno. Qui la censura ha investito solo il ritardo diagnostico, non il cambio terapeutico indicato dal CTU come causa dell'infezione, che è rimasto quindi definitivamente accertato. Il CTU aveva scritto che era "molto alto il sospetto" che il farmaco sostituito senza necessità clinica avesse "favorito l'infezione nosocomiale". La Corte ricorda inoltre che il danno da perdita del rapporto parentale prescinde dal vincolo di sangue e va riconosciuto a ogni "stabile relazione affettiva" che infonda un sentimento di protezione e sicurezza, comprese le relazioni di affinità come quella con il genero.
Fonte: il provvedimento, in PDF · l’altro grado del giudizio, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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