Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-021

Infezione contratta in ospedale a Sant'Angelo dei Lombardi, risarcimento di 244.167,40 € nel 2026

Nel 2026 è stato riconosciuto un risarcimento di 244.167,40 € per un caso di Clostridium difficile (infezione nosocomiale con sepsi e disfunzione multiorgano). 117.330 euro a una figlia, 125.152 all'altra e 1.685,40 di danno ereditario diviso fra le due. La cronaca scriveva 300.000, ma il giudice ha respinto le domande delle altre due attrici e dei cinque nipoti per difetto di prova del legame affettivo. Le spese di lite restano fuori e sono compensate a metà.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Avellino (I grado civile). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-021 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Avellino (I grado civile)
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
11/02/2026 (decisa il 10/02/2026)
Città
Sant'Angelo dei Lombardi
Tipo di procedimento
civile
Infezione
Clostridium difficile (infezione nosocomiale con sepsi e disfunzione multiorgano)
Categoria
Clostridium difficile
Reparto o contesto
Reparto non nominato dalla fonte
Risarcimento riconosciuto
244.167,40 €117.330 euro a una figlia, 125.152 all'altra e 1.685,40 di danno ereditario diviso fra le due. La cronaca scriveva 300.000, ma il giudice ha respinto le domande delle altre due attrici e dei cinque nipoti per difetto di prova del legame affettivo. Le spese di lite restano fuori e sono compensate a metà.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Avellino, sentenza n. 250/2026, RG 1708/2021, decisa il 10/02/2026, pubbl. 11/02/2026 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i difensori, per la regola del 22/08/2026. Oscurato anche il nome della struttura, che il testo faceva in chiaro. Restano i magistrati. Tolti indirizzi e date anagrafiche. Tolta anche la struttura detta per città, per la regola del 04/09/2026. Controllato il 04/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con verifica del dispositivo voce per voce.

Il principio affermato. Quando un paziente si infetta in ospedale non deve dimostrare lui come sia successo. Tocca alla struttura provare di aver adottato tutte le misure di prevenzione. Senza quella prova risponde del contagio col criterio del più probabile che non. Rispondono insieme sia chi ricovera sia l'ente a cui il contratto affida la gestione dell'igiene.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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