Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-137

Infezione contratta in ospedale a Ostia, risarcimento di 160.310,06 € nel 2022

Nel 2022 è stato riconosciuto un risarcimento di 160.310,06 € per un caso di Acinetobacter baumannii multiresistente (resistente ai carbapenemici), isolato dalla ferita chirurgica a partire dal 27/01/2017 e individuato dal collegio peritale e dal giudice come l'infezione nosocomiale all'origine del danno. Nel decorso successivo furono isolati nella ferita e nelle urine anche Escherichia coli, Clostridium difficile, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus meticillino-resistente e Corynebacterium striatum, non oggetto di uno specifico accertamento di responsabilità nel provvedimento., contratta in Reparto di Ortopedia e Traumatologia, dove la ricorrente fu ricoverata per una frattura periprotesica del femore sinistro e sottoposta, il 5 gennaio 2017, a un intervento di revisione della protesi d'anca; il collegio peritale ha perimetrato l'origine dell'infezione in questo periodo di degenza (primo ricovero).. Importo liquidato per il solo danno alla persona (invalidità permanente differenziale e invalidità temporanea), rivalutato e comprensivo degli interessi compensativi per il ritardato pagamento fino alla data della decisione (21/02/2022), oltre interessi legali dalla decisione al saldo. Si compone di invalidità permanente differenziale del 18% (fascia tra il 36% e il 54% di invalidità) pari a 148.747,40 euro, quale differenza tra 248.665,60 euro (IP 54%) e 99.918,20 euro (IP 36%); invalidità temporanea totale di 60 giorni pari a 6.636,00 euro; invalidità temporanea parziale al 75% per 90 giorni pari a 7.465,50 euro; totale 162.848,90 euro, devalutato e mediato con il valore alla data del fatto (semisomma) a 158.312,50 euro, su cui sono stati calcolati gli interessi dal 28/12/2016 al 21/02/2022 fino a 160.310,06 euro. Non comprende le spese di lite del giudizio principale (11.810,00 euro oltre Iva, Cpa e spese generali al 15% oltre contributo unificato), né le spese della consulenza tecnica preventiva R.G. 13953/2020 (3.645,00 euro oltre Iva, Cpa e spese generali al 15% e contributo unificato), entrambe poste a carico della parte soccombente separatamente, né gli ulteriori interessi legali maturati dalla decisione al saldo.

La decisione è stata assunta dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione XIII Civile, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-137 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale Ordinario di Roma, Sezione XIII Civile, primo grado
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
21/02/2022 (pubblicazione)
Città
Ostia
Tipo di procedimento
Procedimento sommario di cognizione ex art. 8 legge 24/2017 e art. 702-ter c.p.c., preceduto da accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. (R.G. 13953/2020)
Infezione
Acinetobacter baumannii multiresistente (resistente ai carbapenemici), isolato dalla ferita chirurgica a partire dal 27/01/2017 e individuato dal collegio peritale e dal giudice come l'infezione nosocomiale all'origine del danno. Nel decorso successivo furono isolati nella ferita e nelle urine anche Escherichia coli, Clostridium difficile, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus meticillino-resistente e Corynebacterium striatum, non oggetto di uno specifico accertamento di responsabilità nel provvedimento.
Categoria
Clostridium difficile
Reparto o contesto
Reparto di Ortopedia e Traumatologia, dove la ricorrente fu ricoverata per una frattura periprotesica del femore sinistro e sottoposta, il 5 gennaio 2017, a un intervento di revisione della protesi d'anca; il collegio peritale ha perimetrato l'origine dell'infezione in questo periodo di degenza (primo ricovero).
Risarcimento riconosciuto
160.310,06 €Importo liquidato per il solo danno alla persona (invalidità permanente differenziale e invalidità temporanea), rivalutato e comprensivo degli interessi compensativi per il ritardato pagamento fino alla data della decisione (21/02/2022), oltre interessi legali dalla decisione al saldo. Si compone di invalidità permanente differenziale del 18% (fascia tra il 36% e il 54% di invalidità) pari a 148.747,40 euro, quale differenza tra 248.665,60 euro (IP 54%) e 99.918,20 euro (IP 36%); invalidità temporanea totale di 60 giorni pari a 6.636,00 euro; invalidità temporanea parziale al 75% per 90 giorni pari a 7.465,50 euro; totale 162.848,90 euro, devalutato e mediato con il valore alla data del fatto (semisomma) a 158.312,50 euro, su cui sono stati calcolati gli interessi dal 28/12/2016 al 21/02/2022 fino a 160.310,06 euro. Non comprende le spese di lite del giudizio principale (11.810,00 euro oltre Iva, Cpa e spese generali al 15% oltre contributo unificato), né le spese della consulenza tecnica preventiva R.G. 13953/2020 (3.645,00 euro oltre Iva, Cpa e spese generali al 15% e contributo unificato), entrambe poste a carico della parte soccombente separatamente, né gli ulteriori interessi legali maturati dalla decisione al saldo.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Roma, ordinanza RG 8029/2021 (numero di provvedimento non indicato), pubbl. 21/02/2022 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati da noi i difensori, per la regola decisa il 22/08/2026. Negli atti che ospitiamo restano i magistrati, che firmano la decisione. Gli avvocati no. Nessun consulente tecnico risultava nominato in chiaro. Controllato il 28/08/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con secondo passaggio di verifica sui dati duri (estremi, esito, importo, struttura).

Il principio affermato. Quando nella produzione del danno concorrono una condotta colposa della struttura e una causa naturale, per esempio le condizioni cliniche pregresse del paziente, non è ammessa una riduzione equitativa e proporzionale del risarcimento. Se non risulta provato che la causa naturale esclude da sola il nesso causale, la struttura risponde per l'intero danno (Cassazione, sezione III, n. 8995 del 2015, che richiama Cassazione n. 15991 del 2011). Spetta alla struttura convenuta provare che l'infezione fosse già in atto al momento del ricovero o riconducibile a fattori a essa estranei.

Fonte: il provvedimento, in PDF

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