Caso documentato · HAI-421
Infezione contratta in ospedale a Novi Ligure, risarcimento di 38.826,50 € nel 2023
Nel 2023 è stato riconosciuto un risarcimento di 38.826,50 € per un caso di Infezione del sito chirurgico dopo osteosintesi di frattura di femore, evoluta in osteomielite e in pseudoartrosi settica, contratta in Ortopedia, reparto di degenza e sala operatoria; intervento di sintesi con placca per frattura di femore. La Corte liquida il danno non patrimoniale (biologico e morale) da infezione in complessivi 38.826,50 euro, comprensivi di 25.987,50 euro per inabilità temporanea differenziale e 12.839,00 euro per invalidità permanente differenziale (di cui 9.384,00 biologico/relazionale e 3.455,00 morale), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla consolidazione dei postumi (07/01/2013) al saldo, non quantificati in una cifra fissa nel dispositivo. L'indennizzo già percepito dall'ente previdenziale per l'infortunio sul lavoro (17.601,91 euro, rivalutato a 20.893,47 euro) non viene detratto perché ritenuto interamente riferibile all'invalidità da infortunio e non da infezione. Restano fuori dal risarcimento le spese di lite di primo e secondo grado (786,00 euro più 1.200,00 di CTP e 7.616,00 di compensi in primo grado; 1.165,50 più 6.946,00 di compensi in appello, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA) e le spese di CTU, poste anch'esse a carico della struttura ma non costituenti risarcimento.
La decisione è stata assunta dalla Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile, giudizio di appello. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Il caso riguarda una struttura pubblica di Novi Ligure.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-421 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile, giudizio di appello
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 28/02/2023
- Città
- Novi Ligure
- Tipo di procedimento
- Appello civile in materia di responsabilità sanitaria, in riforma di sentenza di rigetto emessa in primo grado
- Infezione
- Infezione del sito chirurgico dopo osteosintesi di frattura di femore, evoluta in osteomielite e in pseudoartrosi settica
- Categoria
- Sepsi / shock settico
- Reparto o contesto
- Ortopedia, reparto di degenza e sala operatoria; intervento di sintesi con placca per frattura di femore
- Risarcimento riconosciuto
- 38.826,50 €La Corte liquida il danno non patrimoniale (biologico e morale) da infezione in complessivi 38.826,50 euro, comprensivi di 25.987,50 euro per inabilità temporanea differenziale e 12.839,00 euro per invalidità permanente differenziale (di cui 9.384,00 biologico/relazionale e 3.455,00 morale), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla consolidazione dei postumi (07/01/2013) al saldo, non quantificati in una cifra fissa nel dispositivo. L'indennizzo già percepito dall'ente previdenziale per l'infortunio sul lavoro (17.601,91 euro, rivalutato a 20.893,47 euro) non viene detratto perché ritenuto interamente riferibile all'invalidità da infortunio e non da infezione. Restano fuori dal risarcimento le spese di lite di primo e secondo grado (786,00 euro più 1.200,00 di CTP e 7.616,00 di compensi in primo grado; 1.165,50 più 6.946,00 di compensi in appello, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA) e le spese di CTU, poste anch'esse a carico della struttura ma non costituenti risarcimento.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Corte d'Appello di Torino, Sez. III Civile, sentenza n. 272/2023, deliberata in camera di consiglio il 28/02/2023 (R.G. n. 508/2021), in totale riforma di Tribunale di Alessandria n. 565/2020 dell'08/10/2020 (R.G. n. 1475/2015) Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i due difensori e un riferimento che riporta alla persona. Restano i magistrati. Le parti erano già etichettate dalla fonte. Controllato il 10/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.
Il principio affermato. In tema di infezioni nosocomiali la prova liberatoria della struttura deve riguardare "sotto due specifici profili": le cautele igienico organizzative generali e la correttezza del trattamento terapeutico individuale (Cass. n. 4864/2021). La sola prova del secondo profilo non libera la struttura se manca la prova documentale del primo. In assenza di protocolli di prevenzione provati e verificati l'onere resta a suo carico e non assolto, con la responsabilità per l'infezione che ne discende.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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