Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-419

Infezione contratta in ospedale a Torino, risarcimento di 135.418 € nel 2023

Nel 2023 è stato riconosciuto un risarcimento di 135.418 € per un caso di infezione del sito chirurgico da Enterobacter Cloacae, di origine nosocomiale, contratta in chirurgia della colonna vertebrale (ortopedia/neurochirurgia). Il danno non patrimoniale (invalidità permanente differenziale, inabilità temporanea totale e parziale, personalizzazione per la componente dolorosa) è liquidato in primo grado in 122.081,00 euro. Il danno patrimoniale (spese mediche e assistenza) in 10.581,00 euro. Il totale di 132.662,00 euro, liquidato alla data della sentenza di primo grado (29/11/2021), viene rivalutato e maggiorato di interessi legali fino a tale data per un importo complessivo di 135.418,00 euro, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo. La Corte d'Appello rigetta sia l'appello principale della struttura sia l'appello incidentale della paziente, confermando integralmente questo importo. Restano fuori dal conteggio le spese di lite dei due gradi di giudizio, comprese quelle rimborsate ai medici e alle assicurazioni terze chiamate. Resta fuori anche il contributo unificato. Nessuna di queste voci è risarcimento.

La decisione è stata assunta dalla Corte d'Appello di Torino, Sez. Terza Civile, sentenza d'appello. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-419 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Corte d'Appello di Torino, Sez. Terza Civile, sentenza d'appello
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
17/01/2023
Città
Torino
Tipo di procedimento
appello civile, cognizione ordinaria (risarcimento danni da responsabilità sanitaria)
Infezione
infezione del sito chirurgico da Enterobacter Cloacae, di origine nosocomiale
Categoria
Sito chirurgico
Reparto o contesto
chirurgia della colonna vertebrale (ortopedia/neurochirurgia)
Risarcimento riconosciuto
135.418 €Il danno non patrimoniale (invalidità permanente differenziale, inabilità temporanea totale e parziale, personalizzazione per la componente dolorosa) è liquidato in primo grado in 122.081,00 euro. Il danno patrimoniale (spese mediche e assistenza) in 10.581,00 euro. Il totale di 132.662,00 euro, liquidato alla data della sentenza di primo grado (29/11/2021), viene rivalutato e maggiorato di interessi legali fino a tale data per un importo complessivo di 135.418,00 euro, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo. La Corte d'Appello rigetta sia l'appello principale della struttura sia l'appello incidentale della paziente, confermando integralmente questo importo. Restano fuori dal conteggio le spese di lite dei due gradi di giudizio, comprese quelle rimborsate ai medici e alle assicurazioni terze chiamate. Resta fuori anche il contributo unificato. Nessuna di queste voci è risarcimento.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Corte d'Appello di Torino, Sez. Terza Civile, sentenza del 17/01/2023, R.G. n. 1603/2021 (conferma Tribunale di Torino n. 5234/2021 del 29/11/2021) Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i nove difensori e il nome di una struttura. Restano i magistrati. Le parti erano già etichettate dalla fonte. Controllato il 10/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.

Il principio affermato. In tema di infezioni nosocomiali la struttura deve provare, per ciascun intervento, di avere adottato tutte le misure di sorveglianza e controllo idonee a garantire l'asetticità del sito operatorio. La mancata prova "interrompe il nesso eziologico" anche quando resti incerto in quale dei due interventi l'infezione sia stata contratta. Di fronte a più cause plausibili tutte riferibili alla struttura, il giudice applica il criterio della "probabilità prevalente" e del "più probabile che non", senza che l'incertezza sulla singola occasione esima da responsabilità.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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