Caso documentato · HAI-418
Infezione contratta in ospedale a Cuorgnè, risarcimento di 1.354.940,27 € nel 2025
Nel 2025 è stato riconosciuto un risarcimento di 1.354.940,27 € per un caso di Meningite batterica nosocomiale, contratta in occasione di anestesia spinale praticata per parto cesareo, contratta in Sala parto/anestesia, taglio cesareo con anestesia spinale, ospedale pubblico. Il risarcimento rideterminato in appello (1.354.940,27 euro) si compone di quattro voci. Il danno non patrimoniale da invalidità permanente all'85% (tabelle di Milano 2021, età 41 anni, personalizzazione massima del 25%), quantificato in 831.385,00 euro base poi rivalutato a 1.039.232,50 euro; danno non patrimoniale da invalidità temporanea (668 giorni a 149,00 euro al giorno), pari a 99.532,00 euro; totale danno non patrimoniale devalutato al dicembre 2007 e poi rivalutato con interessi legali anno per anno fino alla data della sentenza di primo grado (04/08/2023), pari a 1.338.582,00 euro; danno patrimoniale (spese di consulenza tecnica di parte nell'accertamento tecnico preventivo, rivalutate con interessi dall'11/05/2022), pari a 16.358,27 euro. Sulla somma totale corrono ulteriori interessi moratori dal 04/08/2023 al saldo. Restano fuori le spese legali del doppio grado di giudizio (24.063,00 euro di compensi per il grado d'appello, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e IVA, più le spese già liquidate in primo grado) e le spese di CTU, poste comunque a carico della struttura soccombente. Va inoltre segnalato che la struttura, avendo già versato in esecuzione della sentenza di primo grado una somma maggiore (1.506.341,92 euro) rispetto al dovuto rideterminato (1.366.447,98 euro alla data del pagamento), ha diritto alla restituzione della differenza di 139.894,00 euro da parte della paziente. È un conguaglio della somma già incassata in acconto esecutivo, non di una riduzione del risarcimento riconosciuto.
La decisione è stata assunta dalla Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile, grado d'appello. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Il caso riguarda una struttura pubblica di Cuorgnè.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-418 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile, grado d'appello
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 15/10/2025
- Città
- Cuorgnè
- Tipo di procedimento
- Appello avverso ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., procedimento sommario di cognizione, responsabilità sanitaria, preceduto da accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c.
- Infezione
- Meningite batterica nosocomiale, contratta in occasione di anestesia spinale praticata per parto cesareo
- Categoria
- Altro
- Reparto o contesto
- Sala parto/anestesia, taglio cesareo con anestesia spinale, ospedale pubblico
- Risarcimento riconosciuto
- 1.354.940,27 €Il risarcimento rideterminato in appello (1.354.940,27 euro) si compone di quattro voci. Il danno non patrimoniale da invalidità permanente all'85% (tabelle di Milano 2021, età 41 anni, personalizzazione massima del 25%), quantificato in 831.385,00 euro base poi rivalutato a 1.039.232,50 euro; danno non patrimoniale da invalidità temporanea (668 giorni a 149,00 euro al giorno), pari a 99.532,00 euro; totale danno non patrimoniale devalutato al dicembre 2007 e poi rivalutato con interessi legali anno per anno fino alla data della sentenza di primo grado (04/08/2023), pari a 1.338.582,00 euro; danno patrimoniale (spese di consulenza tecnica di parte nell'accertamento tecnico preventivo, rivalutate con interessi dall'11/05/2022), pari a 16.358,27 euro. Sulla somma totale corrono ulteriori interessi moratori dal 04/08/2023 al saldo. Restano fuori le spese legali del doppio grado di giudizio (24.063,00 euro di compensi per il grado d'appello, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e IVA, più le spese già liquidate in primo grado) e le spese di CTU, poste comunque a carico della struttura soccombente. Va inoltre segnalato che la struttura, avendo già versato in esecuzione della sentenza di primo grado una somma maggiore (1.506.341,92 euro) rispetto al dovuto rideterminato (1.366.447,98 euro alla data del pagamento), ha diritto alla restituzione della differenza di 139.894,00 euro da parte della paziente. È un conguaglio della somma già incassata in acconto esecutivo, non di una riduzione del risarcimento riconosciuto.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Corte d'Appello di Torino, Sez. III Civile, sentenza n. 1086/2025, R.G. 1206/2023, decisa in camera di consiglio il 15/10/2025, in riforma parziale dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 1293/2023 del Tribunale di Ivrea (procedimento sommario R.G. 1573/2023), pubblicata il 07/08/2023 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i due difensori, i nomi di nove strutture e un riferimento che riporta alla persona. Restano i magistrati. Le parti erano già etichettate dalla fonte. Controllato il 10/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.
Il principio affermato. In tema di infezioni nosocomiali la responsabilità della struttura sanitaria non ha natura oggettiva. A fronte della prova presuntiva del paziente sulla contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero, spetta alla struttura fornire la prova liberatoria di avere adottato tutte le misure utili alla prevenzione, individuata dalla Cassazione in una serie tassativa di adempimenti documentali e organizzativi. La Corte ribadisce che tale onere richiede la prova della "specifica causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione" riferita alla singola paziente, non la mera predisposizione astratta di protocolli. Ribadisce anche che il nesso causale tra infezione e danno successivo si valuta secondo il criterio del "più probabile che non" (richiama Cass. n. 6386/2023 e Cass. n. 5490/2023).
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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