Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-417

Infezione contratta in ospedale a Orbassano, risarcimento di 52.080 € nel 2025

Nel 2025 è stato riconosciuto un risarcimento di 52.080 € per un caso di Sepsi da Staphylococcus aureus meticillino-resistente (MRSA), infezione su catetere venoso centrale comparsa 22 giorni dopo il ricovero., contratta in Reparto di degenza ordinaria, non di terapia intensiva (la sentenza esclude che il primo catetere sia stato inserito in terapia intensiva). Reparto specifico non indicato nel provvedimento. Paziente ricoverato per un delirium in esiti di abuso di alcol, proveniente da una casa di riposo.. L'importo di 52.080 euro corrisponde al danno da perdita del rapporto parentale liquidato alla sorella della vittima, calcolato con le tabelle milanesi 2024 a punti (31 punti a 1.698 euro ciascuno): 10 punti per l'età della vittima, 12 per l'età della sorella, 0 per la convivenza (assente), 9 per la sopravvivenza di altri congiunti, 0 per l'intensità del legame affettivo (non provata). La cifra è già liquidata all'attualità, senza ulteriore rivalutazione; niente interessi compensativi (nessuna prova del danno da ritardo), solo interessi dalla pronuncia al saldo. Restano fuori le spese di lite (7.616 euro di compensi, oltre il 15% di spese generali, IVA se dovuta e CPA, dovute però allo Stato per il gratuito patrocinio) e le spese di CTU, entrambe poste a carico della struttura ma non incluse nel risarcimento.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Torino, Quarta Sezione Civile, primo grado (giudice unico). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Il caso riguarda una struttura pubblica di Orbassano.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-417 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Torino, Quarta Sezione Civile, primo grado (giudice unico)
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
18/09/2025
Città
Orbassano
Tipo di procedimento
Giudizio civile di risarcimento danni per responsabilità sanitaria extracontrattuale, promosso dalla sorella del paziente deceduto per la perdita del rapporto parentale.
Infezione
Sepsi da Staphylococcus aureus meticillino-resistente (MRSA), infezione su catetere venoso centrale comparsa 22 giorni dopo il ricovero.
Categoria
Stafilococco / MRSA
Reparto o contesto
Reparto di degenza ordinaria, non di terapia intensiva (la sentenza esclude che il primo catetere sia stato inserito in terapia intensiva). Reparto specifico non indicato nel provvedimento. Paziente ricoverato per un delirium in esiti di abuso di alcol, proveniente da una casa di riposo.
Risarcimento riconosciuto
52.080 €L'importo di 52.080 euro corrisponde al danno da perdita del rapporto parentale liquidato alla sorella della vittima, calcolato con le tabelle milanesi 2024 a punti (31 punti a 1.698 euro ciascuno): 10 punti per l'età della vittima, 12 per l'età della sorella, 0 per la convivenza (assente), 9 per la sopravvivenza di altri congiunti, 0 per l'intensità del legame affettivo (non provata). La cifra è già liquidata all'attualità, senza ulteriore rivalutazione; niente interessi compensativi (nessuna prova del danno da ritardo), solo interessi dalla pronuncia al saldo. Restano fuori le spese di lite (7.616 euro di compensi, oltre il 15% di spese generali, IVA se dovuta e CPA, dovute però allo Stato per il gratuito patrocinio) e le spese di CTU, entrambe poste a carico della struttura ma non incluse nel risarcimento.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Torino, Quarta Sezione Civile, sentenza n. 4062/2025, R.G. n. 20089/2020, sottoscritta il 18/09/2025. Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i due difensori, i nomi di due strutture e due riferimenti che riportano alla persona. Restano i magistrati. Le parti erano già etichettate dalla fonte. Controllato il 09/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.

Il principio affermato. Il giudice applica il principio della vicinanza della prova. Nella responsabilità sanitaria extracontrattuale la struttura deve dimostrare di aver rispettato i protocolli di prevenzione del contagio, anche con presunzioni semplici, se non produce la relativa documentazione (richiama Cass. civ., sez. III, 30/12/2024, n. 35062). La colonizzazione cutanea da MRSA non accertata nella sua origine non esclude la responsabilità. Il paziente andava comunque trattato come potenzialmente colonizzato e la scelta della vena giugulare invece della succlavia per il catetere ha aumentato il rischio, «con ciò aumentando il rischio di infezione, che poi in effetti si è verificata».

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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