Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-415

Infezione contratta in ospedale a Appiano Gentile, risarcimento di 24.811,58 € nel 2021

Nel 2021 è stato riconosciuto un risarcimento di 24.811,58 € per un caso di infezione del sito chirurgico da Staphylococcus aureus dopo intervento di chirurgia plastica mammaria con impianto protesico, contratta in chirurgia plastica, casa di cura privata. Il totale di 24.811,58 euro comprende 14.122,50 euro per danno biologico permanente (invalidita' permanente dell'8,5%) e 6.173,70 euro per invalidita' temporanea (30 giorni al 100%, 60 al 75%, 70 al 50%, 80 al 25%), oltre 4.059,24 euro per danno morale, per un totale devalutato al gennaio 2015 di 23.042,04 euro, piu' 1.769,54 euro di rivalutazione e interessi fino alla sentenza. Restano fuori il risarcimento del danno patrimoniale (spese mediche di 15.000 euro richieste, rigettate per mancata prova), la personalizzazione del danno (rigettata), gli interessi legali dalla sentenza al saldo, le spese di lite (786 euro piu' 4.835 euro a favore dell'attrice contro la struttura, 7.000 euro a favore del medico assolto e a carico dell'attrice) e le spese di CTU, poste a carico della struttura separatamente.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Verbania, primo grado (giudice monocratico). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-415 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Verbania, primo grado (giudice monocratico)
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
25/11/2021
Città
Appiano Gentile
Tipo di procedimento
giudizio civile ordinario di risarcimento danni per responsabilita' sanitaria
Infezione
infezione del sito chirurgico da Staphylococcus aureus dopo intervento di chirurgia plastica mammaria con impianto protesico
Categoria
Stafilococco / MRSA
Reparto o contesto
chirurgia plastica, casa di cura privata
Risarcimento riconosciuto
24.811,58 €Il totale di 24.811,58 euro comprende 14.122,50 euro per danno biologico permanente (invalidita' permanente dell'8,5%) e 6.173,70 euro per invalidita' temporanea (30 giorni al 100%, 60 al 75%, 70 al 50%, 80 al 25%), oltre 4.059,24 euro per danno morale, per un totale devalutato al gennaio 2015 di 23.042,04 euro, piu' 1.769,54 euro di rivalutazione e interessi fino alla sentenza. Restano fuori il risarcimento del danno patrimoniale (spese mediche di 15.000 euro richieste, rigettate per mancata prova), la personalizzazione del danno (rigettata), gli interessi legali dalla sentenza al saldo, le spese di lite (786 euro piu' 4.835 euro a favore dell'attrice contro la struttura, 7.000 euro a favore del medico assolto e a carico dell'attrice) e le spese di CTU, poste a carico della struttura separatamente.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Verbania, sentenza n. 473/2021 del 25/11/2021, R.G. n. 340/2019 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i tre difensori. Restano i magistrati. Le parti erano già etichettate dalla fonte. Controllato il 09/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.

Il principio affermato. La responsabilita' della struttura sanitaria e' contrattuale, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. e dell'art. 7 della legge Gelli Bianco. Alla paziente spetta provare il contratto, l'aggravamento della patologia e il nesso causale con l'intervento, mentre spetta alla struttura provare che la prestazione e' stata eseguita con diligenza e che l'esito e' dipeso da un evento imprevisto e imprevedibile. Accertata con elevata probabilita' scientifica la natura nosocomiale dell'infezione, il giudice afferma che "provata la natura nosocomiale dell'infezione va dunque riconosciuta la responsabilita' della struttura convenuta".

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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