Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-413

Infezione contratta in ospedale a Alessandria, risarcimento di 46.378,05 € nel 2025

Nel 2025 è stato riconosciuto un risarcimento di 46.378,05 € per un caso di Infezione del sito chirurgico da Staphylococcus aureus meticillino sensibile (MSSA), su rete protesica impiantata per ernioplastica addominale, contratta in Chirurgia Generale, intervento di ernioplastica addominale (laparocele) con impianto di rete protesica. La cifra di 46.378,05 euro comprende 45.992,98 euro di danno non patrimoniale e 385,07 euro di rimborso spese mediche documentate, oltre interessi legali. Il danno non patrimoniale si compone di 6.382,50 euro per l'invalidita' temporanea (93 giorni complessivi a percentuali decrescenti) e di 35.262,63 euro per il danno biologico permanente differenziale, calcolato come differenza tra il valore tabellare del 15% di invalidita' complessiva (55.639,35 euro) e quello dell'8% di invalidita' gia' presente per le condizioni pregresse del paziente (20.376,72 euro), oltre a 4.347,85 euro di interessi da rivalutazione. Restano fuori dalla cifra le spese di lite (5.400 euro di compensi a favore dell'attore, oltre accessori) e le spese di CTU, poste a carico della struttura convenuta con provvedimento separato.

La decisione è stata assunta dal Tribunale Ordinario di Novara, Sezione Civile, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-413 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale Ordinario di Novara, Sezione Civile, primo grado
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
30/04/2025
Città
Alessandria
Tipo di procedimento
Giudizio ordinario di cognizione per responsabilita' sanitaria, promosso contro la struttura e il chirurgo operatore, con chiamata in causa della compagnia assicurativa del chirurgo e domanda di regresso tra i convenuti
Infezione
Infezione del sito chirurgico da Staphylococcus aureus meticillino sensibile (MSSA), su rete protesica impiantata per ernioplastica addominale
Categoria
Stafilococco / MRSA
Reparto o contesto
Chirurgia Generale, intervento di ernioplastica addominale (laparocele) con impianto di rete protesica
Risarcimento riconosciuto
46.378,05 €La cifra di 46.378,05 euro comprende 45.992,98 euro di danno non patrimoniale e 385,07 euro di rimborso spese mediche documentate, oltre interessi legali. Il danno non patrimoniale si compone di 6.382,50 euro per l'invalidita' temporanea (93 giorni complessivi a percentuali decrescenti) e di 35.262,63 euro per il danno biologico permanente differenziale, calcolato come differenza tra il valore tabellare del 15% di invalidita' complessiva (55.639,35 euro) e quello dell'8% di invalidita' gia' presente per le condizioni pregresse del paziente (20.376,72 euro), oltre a 4.347,85 euro di interessi da rivalutazione. Restano fuori dalla cifra le spese di lite (5.400 euro di compensi a favore dell'attore, oltre accessori) e le spese di CTU, poste a carico della struttura convenuta con provvedimento separato.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Novara, sentenza n. 225/2025 del 30/04/2025, R.G. n. 2332/2020 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i cinque difensori e i nomi di quattro strutture. Restano i magistrati. Le parti erano già etichettate dalla fonte. Controllato il 09/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.

Il principio affermato. In tema di infezioni correlate all'assistenza, spetta alla struttura provare di aver adottato tutte le cautele previste dalle leges artis e di aver applicato in concreto i protocolli di prevenzione, non trattandosi di responsabilita' oggettiva. Il giudice ritiene provato, secondo il criterio del piu' probabile che non, che la contaminazione si sia prodotta durante l'intervento chirurgico e afferma che «solo la completa dimostrazione della concreta adozione di tutte le misure di contenimento del rischio infettivo... consente alla struttura sanitaria di andare esente da responsabilita' per l'infezione causalmente riconducibile all'attivita' dei sanitari».

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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