Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-412

Infezione contratta in ospedale a Ivrea, risarcimento di 85.365,10 € nel 2020

Nel 2020 è stato riconosciuto un risarcimento di 85.365,10 € per un caso di Infezione del sito chirurgico da Escherichia coli dopo intervento di chirurgia vertebrale, contratta in Reparto di chirurgia ortopedica/vertebrale (intervento di artrodesi intersomatica L5-S1). La cifra di 85.365,10 euro e' composta dal danno non patrimoniale (83.241,00 euro) e dal rimborso delle spese mediche accertate dal CTU nella fase di accertamento tecnico preventivo (2.124,10 euro). Il danno non patrimoniale somma le voci di invalidita' temporanea (17.640,00 + 9.922,50 + 4.410,00 + 1.102,50 euro), il danno biologico permanente al 15% (40.166,00 euro) e la personalizzazione per il danno morale (10.000,00 euro), oltre interessi legali e rivalutazione dal 20/12/2010. Il giudice esclude il danno da riduzione della capacita' lavorativa specifica, non ravvisando nesso causale tra l'infezione e il licenziamento del 2013. Restano fuori dalla cifra le spese di lite verso l'attore (850,00 euro di spese e 13.430,00 euro di compensi per la presente fase, oltre 3.645,00 euro per la fase ante causam), le spese di lite verso le parti terze chiamate (13.430,00 euro per ciascuna), le spese di assistenza tecnica medico legale e perizie di parte (8.466,00 euro) e le spese della CTU svolta in fase di accertamento tecnico preventivo, poste a carico della struttura convenuta ma non risarcimento.

La decisione è stata assunta dal Tribunale Ordinario di Ivrea, Sezione Civile Unica, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-412 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale Ordinario di Ivrea, Sezione Civile Unica, primo grado
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
09/11/2020
Città
Ivrea
Tipo di procedimento
Giudizio ordinario di cognizione per responsabilita' sanitaria, preceduto da accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., con chiamata in causa del medico operatore, del responsabile di reparto e della compagnia assicurativa di quest'ultimo
Infezione
Infezione del sito chirurgico da Escherichia coli dopo intervento di chirurgia vertebrale
Categoria
Escherichia coli
Reparto o contesto
Reparto di chirurgia ortopedica/vertebrale (intervento di artrodesi intersomatica L5-S1)
Risarcimento riconosciuto
85.365,10 €La cifra di 85.365,10 euro e' composta dal danno non patrimoniale (83.241,00 euro) e dal rimborso delle spese mediche accertate dal CTU nella fase di accertamento tecnico preventivo (2.124,10 euro). Il danno non patrimoniale somma le voci di invalidita' temporanea (17.640,00 + 9.922,50 + 4.410,00 + 1.102,50 euro), il danno biologico permanente al 15% (40.166,00 euro) e la personalizzazione per il danno morale (10.000,00 euro), oltre interessi legali e rivalutazione dal 20/12/2010. Il giudice esclude il danno da riduzione della capacita' lavorativa specifica, non ravvisando nesso causale tra l'infezione e il licenziamento del 2013. Restano fuori dalla cifra le spese di lite verso l'attore (850,00 euro di spese e 13.430,00 euro di compensi per la presente fase, oltre 3.645,00 euro per la fase ante causam), le spese di lite verso le parti terze chiamate (13.430,00 euro per ciascuna), le spese di assistenza tecnica medico legale e perizie di parte (8.466,00 euro) e le spese della CTU svolta in fase di accertamento tecnico preventivo, poste a carico della struttura convenuta ma non risarcimento.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Ivrea, sentenza n. 852/2020 del 09/11/2020, R.G. n. 301/2016 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i nove difensori. Restano i magistrati. Le parti erano già etichettate dalla fonte. Controllato il 09/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.

Il principio affermato. In tema di responsabilita' contrattuale della struttura sanitaria ex artt. 1218 e 1228 c.c., per un'infezione nosocomiale prevedibile e nota alla letteratura scientifica, la prova liberatoria della struttura «non puo' consistere in una valutazione puramente formalistica» ma deve assicurare «che tali procedure ed indicazioni siano effettivamente seguite ed eseguite da tutto il personale sanitario». La documentazione organizzativa prodotta, in parte successiva alla data dell'intervento, non e' idonea a costituire prova liberatoria.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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