Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-411

Infezione contratta in ospedale a Ivrea, risarcimento di 63.140,46 € nel 2023

Nel 2023 è stato riconosciuto un risarcimento di 63.140,46 € per un caso di Infezione periprotesica (sito chirurgico) dopo intervento di protesi totale di ginocchio, contratta in Reparto/SOC di Ortopedia e Traumatologia. La cifra di 63.140,46 euro somma le due voci liquidate nel dispositivo. La prima, 52.282,00 euro, è il danno non patrimoniale, composto dall'inabilità temporanea (13.826,00 euro secondo le tabelle di Milano del 2021) e dal danno biologico permanente differenziale fra la soglia del 18% e quella del 25% di invalidità (38.456,00 euro). La seconda, 10.858,46 euro, è il danno patrimoniale (7.792,46 euro di spese mediche, 3.066,00 euro di spese di consulenza tecnica di parte), anche se il dispositivo la indica per un errore materiale come ulteriore voce di danno non patrimoniale. Restano fuori dalla cifra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal 09/03/2016 al deposito della sentenza, le spese di lite liquidate a favore dell'attrice (835,20 euro di spese, 14.103,00 euro di compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA) e le spese di CTU poste a carico della struttura con separato decreto.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Ivrea, Sezione Civile Unica, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Il caso riguarda una struttura pubblica di Ivrea.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-411 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Ivrea, Sezione Civile Unica, primo grado
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
23/05/2023
Città
IvreaÈ la sede del tribunale che ha giudicato in primo grado. Il provvedimento non dice in quale comune si trovi la struttura sanitaria.
Tipo di procedimento
Giudizio ordinario di cognizione per responsabilità sanitaria contrattuale, promosso dalla paziente per il risarcimento dei danni da infezione post-chirurgica
Infezione
Infezione periprotesica (sito chirurgico) dopo intervento di protesi totale di ginocchio
Categoria
Sito chirurgico
Reparto o contesto
Reparto/SOC di Ortopedia e Traumatologia
Risarcimento riconosciuto
63.140,46 €La cifra di 63.140,46 euro somma le due voci liquidate nel dispositivo. La prima, 52.282,00 euro, è il danno non patrimoniale, composto dall'inabilità temporanea (13.826,00 euro secondo le tabelle di Milano del 2021) e dal danno biologico permanente differenziale fra la soglia del 18% e quella del 25% di invalidità (38.456,00 euro). La seconda, 10.858,46 euro, è il danno patrimoniale (7.792,46 euro di spese mediche, 3.066,00 euro di spese di consulenza tecnica di parte), anche se il dispositivo la indica per un errore materiale come ulteriore voce di danno non patrimoniale. Restano fuori dalla cifra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal 09/03/2016 al deposito della sentenza, le spese di lite liquidate a favore dell'attrice (835,20 euro di spese, 14.103,00 euro di compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA) e le spese di CTU poste a carico della struttura con separato decreto.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Ivrea, sentenza n. 458/2023 del 23/05/2023, R.G. n. 1550/2020 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i tre difensori, il nome di una struttura e due riferimenti che riportano alla persona. Restano i magistrati. Le parti erano già etichettate dalla fonte. Controllato il 09/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.

Il principio affermato. In tema di infezioni nosocomiali, provata dal paziente anche per presunzioni la riconducibilità causale dell'infezione alla prestazione sanitaria, spetta alla struttura la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure di prevenzione, incluse la sorveglianza microbiologica e i verbali del comitato infezioni. L'assenza di questi dati, per il giudice, «impedisce di verificare in concreto» se fosse indicata la somministrazione di un antibiotico diverso da quello impiegato; l'incertezza così creata ricade sulla struttura, non sulla paziente.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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