Caso documentato · HAI-409
Infezione contratta in ospedale a Alessandria, risarcimento di 4.277,50 € nel 2017
Nel 2017 è stato riconosciuto un risarcimento di 4.277,50 € per un caso di Epatite acuta da virus C (HCV), infezione nosocomiale a trasmissione ematica insorta dopo un ricovero chirurgico, contratta in Reparto di Medicina, poi Chirurgia Toraco-Polmonare per un intervento di bullectomia polmonare, poi Riabilitazione. Il capitale di 4.277,50 euro liquidato nel dispositivo somma tre voci di invalidita' temporanea, calcolate con il valore di punto di 145,00 euro al giorno delle Tabelle di Milano del 2014. Sono 1.015,00 euro per l'invalidita' temporanea assoluta al 100% per 7 giorni, 2.175,00 euro per l'invalidita' temporanea parziale al 50% per 30 giorni e 1.087,50 euro per l'invalidita' temporanea parziale al 25% per altri 30 giorni. Il giudice non ha riconosciuto postumi permanenti perche' il paziente e' guarito senza esiti. La somma va devalutata alla data dell'11 settembre 2009, poi rivalutata con gli indici ISTAT, oltre interessi legali fino al saldo. Questi importi aggiuntivi non sono quantificati nella sentenza. Restano fuori dal risarcimento le spese di lite, liquidate in 909,69 euro di esborsi piu' 4.536,00 euro di compenso professionale, oltre spese generali, CPA e IVA. Restano fuori anche le spese delle due CTU e quelle del CTP, quest'ultime per 2.000,00 euro. Tutte queste spese sono poste a carico della struttura convenuta ma non sono risarcimento del danno.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Alessandria, composizione monocratica, primo grado (sentenza n. 875/2017). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Il caso riguarda una struttura pubblica di Alessandria.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-409 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Alessandria, composizione monocratica, primo grado (sentenza n. 875/2017)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 29/09/2017
- Città
- Alessandria
- Tipo di procedimento
- Causa civile di risarcimento danni per responsabilita' sanitaria da contagio nosocomiale, RG n. 3444/2010, decisa con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
- Infezione
- Epatite acuta da virus C (HCV), infezione nosocomiale a trasmissione ematica insorta dopo un ricovero chirurgico
- Categoria
- Sito chirurgico
- Reparto o contesto
- Reparto di Medicina, poi Chirurgia Toraco-Polmonare per un intervento di bullectomia polmonare, poi Riabilitazione
- Risarcimento riconosciuto
- 4.277,50 €Il capitale di 4.277,50 euro liquidato nel dispositivo somma tre voci di invalidita' temporanea, calcolate con il valore di punto di 145,00 euro al giorno delle Tabelle di Milano del 2014. Sono 1.015,00 euro per l'invalidita' temporanea assoluta al 100% per 7 giorni, 2.175,00 euro per l'invalidita' temporanea parziale al 50% per 30 giorni e 1.087,50 euro per l'invalidita' temporanea parziale al 25% per altri 30 giorni. Il giudice non ha riconosciuto postumi permanenti perche' il paziente e' guarito senza esiti. La somma va devalutata alla data dell'11 settembre 2009, poi rivalutata con gli indici ISTAT, oltre interessi legali fino al saldo. Questi importi aggiuntivi non sono quantificati nella sentenza. Restano fuori dal risarcimento le spese di lite, liquidate in 909,69 euro di esborsi piu' 4.536,00 euro di compenso professionale, oltre spese generali, CPA e IVA. Restano fuori anche le spese delle due CTU e quelle del CTP, quest'ultime per 2.000,00 euro. Tutte queste spese sono poste a carico della struttura convenuta ma non sono risarcimento del danno.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Alessandria, sentenza n. 875/2017 del 29/09/2017, RG n. 3444/2010 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i due difensori. Restano i magistrati. Le parti erano già etichettate dalla fonte. Controllato il 09/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.
Il principio affermato. In tema di responsabilita' della struttura sanitaria, il paziente deve provare solo il contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza della patologia, mentre spetta alla struttura dimostrare che l'inadempimento non vi e' stato o che non ha avuto rilievo causale. Per il nesso tra il ricovero e il contagio e' sufficiente la 'preponderanza dell'evidenza', cioe' 'il piu' probabile che non', non la certezza assoluta. Il giudice ha ritenuto che la struttura non avesse fornito questa prova liberatoria.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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