Caso documentato · HAI-407
Infezione contratta in ospedale a Acqui Terme, risarcimento di 10.906,16 € nel 2025
Nel 2025 è stato riconosciuto un risarcimento di 10.906,16 € per un caso di Infezione del sito chirurgico dopo intervento ortopedico alla spalla, contratta in Reparto di Ortopedia. La cifra di 10.906,16 euro e' il solo danno non patrimoniale differenziale da infezione. Il CTU parte da un danno biologico permanente complessivo del 9% (15.197,06 euro), da cui detrae il 5% di postumi che si sarebbero comunque verificati per la sola rottura della cuffia dei rotatori correttamente trattata (5.506,18 euro), ottenendo un differenziale di 9.690,88 euro, a cui si somma il danno da invalidita' temporanea per il secondo ricovero (1.215,28 euro). Il giudice esclude ogni personalizzazione del danno morale, per mancanza di prova di sofferenze ulteriori. Restano fuori dalla cifra le spese di lite (5.077,00 euro di compensi, oltre accessori) e le spese di consulenza medico legale di parte (2.196,00 euro), che sono spese processuali e non risarcimento; il contributo unificato (518,00 euro), che e' una sanzione per la mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria, non risarcimento.
La decisione è stata assunta dal Tribunale Ordinario di Alessandria, Sezione Civile, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-407 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale Ordinario di Alessandria, Sezione Civile, primo grado
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 04/01/2025
- Città
- Acqui Terme
- Tipo di procedimento
- Giudizio ordinario di cognizione per responsabilita' sanitaria, con chiamata in causa del medico operatore e della compagnia assicurativa della struttura
- Infezione
- Infezione del sito chirurgico dopo intervento ortopedico alla spalla
- Categoria
- Sito chirurgico
- Reparto o contesto
- Reparto di Ortopedia
- Risarcimento riconosciuto
- 10.906,16 €La cifra di 10.906,16 euro e' il solo danno non patrimoniale differenziale da infezione. Il CTU parte da un danno biologico permanente complessivo del 9% (15.197,06 euro), da cui detrae il 5% di postumi che si sarebbero comunque verificati per la sola rottura della cuffia dei rotatori correttamente trattata (5.506,18 euro), ottenendo un differenziale di 9.690,88 euro, a cui si somma il danno da invalidita' temporanea per il secondo ricovero (1.215,28 euro). Il giudice esclude ogni personalizzazione del danno morale, per mancanza di prova di sofferenze ulteriori. Restano fuori dalla cifra le spese di lite (5.077,00 euro di compensi, oltre accessori) e le spese di consulenza medico legale di parte (2.196,00 euro), che sono spese processuali e non risarcimento; il contributo unificato (518,00 euro), che e' una sanzione per la mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria, non risarcimento.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Alessandria, sentenza n. 3/2025 del 04/01/2025, R.G. n. 743/2022 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i cinque difensori e due riferimenti che riportano alla persona. Restano i magistrati. Le parti erano già etichettate dalla fonte. Controllato il 09/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.
Il principio affermato. In tema di responsabilita' sanitaria contrattuale, provato dal paziente il nesso causale tra l'intervento e l'infezione, spetta alla struttura provare l'esatto adempimento. Il giudice osserva che «in mancanza di prova in ordine alla effettiva sterilita' dei locali in cui fu eseguito l'intervento e della strumentazione utilizzata, cosi' come in ordine ai protocolli adottati per la prevenzione di infezioni ospedaliere... la struttura va considerata responsabile per l'infezione nosocomiale contratta dal paziente».
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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