Caso documentato · HAI-406
Infezione contratta in ospedale a Alessandria, risarcimento di 59.002,75 € nel 2018
Nel 2018 è stato riconosciuto un risarcimento di 59.002,75 € per un caso di Spondilodiscite/osteomielite post-chirurgica da Staphylococcus aureus (infezione del sito chirurgico), contratta in Divisione di Neurochirurgia. La cifra di 59.002,75 euro, condannata in via capitale (da devalutare al 4.9.2012 e poi rivalutare secondo gli indici ISTAT, oltre interessi legali), è composta da: 41.277,00 euro per invalidità permanente al 15% secondo le Tabelle di Milano 2014; 5.075,00 euro per inabilità temporanea assoluta al 100% (35 giorni); 2.718,75 euro per inabilità temporanea parziale al 75% (25 giorni); 2.175,00 euro per inabilità temporanea parziale al 50% (30 giorni), per un capitale base di 51.245,75 euro; 1.000,00 euro di personalizzazione minima per l'incidenza sulla capacità lavorativa generica; 6.757,00 euro di spese mediche documentate e ritenute congrue dal CTU. Restano fuori dalla cifra il danno patrimoniale da lucro cessante richiesto (60.000,00 euro), non riconosciuto per mancanza di prova sul reddito del periodo successivo al fatto; le spese di lite liquidate a favore dell'attore (300,00 euro più 14.000,00 euro di compenso professionale, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA); le spese di CTU e le spese di CTP dell'attore (732,00 euro), poste a carico della struttura convenuta ma non costituenti risarcimento.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Alessandria, primo grado (giudice monocratico). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Il caso riguarda una struttura pubblica di Alessandria.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-406 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Alessandria, primo grado (giudice monocratico)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 16/02/2018
- Città
- Alessandria
- Tipo di procedimento
- Giudizio ordinario di cognizione per risarcimento del danno da responsabilità sanitaria
- Infezione
- Spondilodiscite/osteomielite post-chirurgica da Staphylococcus aureus (infezione del sito chirurgico)
- Categoria
- Stafilococco / MRSA
- Reparto o contesto
- Divisione di Neurochirurgia
- Risarcimento riconosciuto
- 59.002,75 €La cifra di 59.002,75 euro, condannata in via capitale (da devalutare al 4.9.2012 e poi rivalutare secondo gli indici ISTAT, oltre interessi legali), è composta da: 41.277,00 euro per invalidità permanente al 15% secondo le Tabelle di Milano 2014; 5.075,00 euro per inabilità temporanea assoluta al 100% (35 giorni); 2.718,75 euro per inabilità temporanea parziale al 75% (25 giorni); 2.175,00 euro per inabilità temporanea parziale al 50% (30 giorni), per un capitale base di 51.245,75 euro; 1.000,00 euro di personalizzazione minima per l'incidenza sulla capacità lavorativa generica; 6.757,00 euro di spese mediche documentate e ritenute congrue dal CTU. Restano fuori dalla cifra il danno patrimoniale da lucro cessante richiesto (60.000,00 euro), non riconosciuto per mancanza di prova sul reddito del periodo successivo al fatto; le spese di lite liquidate a favore dell'attore (300,00 euro più 14.000,00 euro di compenso professionale, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA); le spese di CTU e le spese di CTP dell'attore (732,00 euro), poste a carico della struttura convenuta ma non costituenti risarcimento.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Alessandria, sentenza n. 144/2018, R.G. n. 1236/2014, giudice dr. Fulvio Polidori Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i quattro difensori e un riferimento che riporta alla persona. Restano i magistrati. Le parti erano già etichettate dalla fonte. Controllato il 09/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.
Il principio affermato. Il giudice applica il riparto dell'onere probatorio fissato da Cass. Sez. Un. 577/2008: il paziente deve provare il contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza della patologia, mentre spetta alla struttura dimostrare che l'inadempimento non vi è stato o non è stato eziologicamente rilevante, secondo il criterio del «più probabile che non». Nella specie la struttura, onerata della prova, «non ha dato evidenza [...] di una origine non nosocomiale (e, dunque, comunitaria) della malattia», insorta in tempo successivo al ricovero.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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