Caso documentato · HAI-404
Infezione contratta in ospedale a Ivrea, risarcimento di 100.000 € nel 2022
Nel 2022 è stato riconosciuto un risarcimento di 100.000 € per un caso di infezione protesica del ginocchio, plurima e polimicrobica (Staphylococcus haemolyticus meticillino-resistente, Enterococcus faecium VRE, Klebsiella pneumoniae ESBL-positiva, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis, Serratia marcescens), contratta in reparto di ortopedia e traumatologia, chirurgia protesica di ginocchio. La condanna riguarda solo la struttura pubblica, per 100.000,00 euro oltre interessi legali dal 26 gennaio 2021 al saldo, a titolo di danno non patrimoniale (differenziale iatrogeno). Restano fuori le spese di lite dei due gradi di giudizio e del procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate separatamente e in parte ridotte dalla Corte d'Appello. Resta fuori anche la distinta condanna di 50.000,00 euro a carico della casa di cura privata per la prima infezione, decisa dal Tribunale di Torino e non toccata da questo appello perché il suo appello incidentale tardivo è stato dichiarato inammissibile.
La decisione è stata assunta dalla Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile, grado di appello. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Il caso riguarda una struttura pubblica di Ivrea.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-404 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile, grado di appello
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 06/12/2022
- Città
- Ivrea
- Tipo di procedimento
- Appello civile avverso ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., preceduto da procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c.
- Infezione
- infezione protesica del ginocchio, plurima e polimicrobica (Staphylococcus haemolyticus meticillino-resistente, Enterococcus faecium VRE, Klebsiella pneumoniae ESBL-positiva, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis, Serratia marcescens)
- Categoria
- Klebsiella / KPC
- Reparto o contesto
- reparto di ortopedia e traumatologia, chirurgia protesica di ginocchio
- Risarcimento riconosciuto
- 100.000 €La condanna riguarda solo la struttura pubblica, per 100.000,00 euro oltre interessi legali dal 26 gennaio 2021 al saldo, a titolo di danno non patrimoniale (differenziale iatrogeno). Restano fuori le spese di lite dei due gradi di giudizio e del procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate separatamente e in parte ridotte dalla Corte d'Appello. Resta fuori anche la distinta condanna di 50.000,00 euro a carico della casa di cura privata per la prima infezione, decisa dal Tribunale di Torino e non toccata da questo appello perché il suo appello incidentale tardivo è stato dichiarato inammissibile.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Corte d'Appello di Torino, Sez. III Civile, sentenza n. 25/2023, R.G. n. 284/2021, decisione assunta in camera di consiglio il 06/12/2022, in riforma parziale dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Torino n. 911/2021 (R.G. 15124/2020, pubblicata il 26/01/2021) Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i cinque difensori, i nomi di tre strutture e un riferimento che riporta alla persona. Restano i magistrati. Le parti erano già etichettate dalla fonte. Controllato il 09/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.
Il principio affermato. La struttura sanitaria convenuta per un'infezione nosocomiale deve fornire una duplice prova liberatoria, sul piano generale dei protocolli adottati e su quello individuale della terapia prestata (richiamata Cassazione n. 4864/2021). La Corte conclude che la struttura pubblica «non ha assolto all'articolato onere probatorio... di avere correttamente adempiuto alle obbligazioni relative alla gestione del rischio infettivo».
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
Altri casi documentati
- Infezione contratta in ospedale a Roma, risarcimento di 1.011.137 € nel 2017 Klebsiella / KPC
- Infezione contratta in ospedale a Foggia, risarcimento di 104.950,29 € nel 2026 Klebsiella / KPC
- Infezione contratta in ospedale a Roma, il caso deciso nel 2023 Klebsiella / KPC
Tutte le sentenze documentate · La mappa dei casi · Le regole con cui i casi vengono giudicati