Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-403

Infezione contratta in ospedale a Roma, risarcimento di 162.391,58 € nel 2023

Nel 2023 è stato riconosciuto un risarcimento di 162.391,58 € per un caso di infezione correlata all'assistenza da Klebsiella pneumoniae multiresistente, complicata da sepsi/candidosi sistemica da Candida albicans, contratta in Neurochirurgia, con prolungato ricovero in terapia intensiva per le complicanze infettive. La somma di 162.391,58 euro e' il risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis trasmesso agli eredi (coniuge e figli) per l'aggravamento del ricovero causato dall'infezione. Comprende 70.438,50 euro di danno biologico terminale (55 giorni di ricovero resi necessari dall'infezione, liquidazione decuplicata in via equitativa per la sua intensita') piu' 81.060,00 euro di danno da lucida agonia per i nove giorni in cui la paziente, pur aggravata, restava cosciente della propria condizione. Il totale di 151.498,50 euro, devalutato e poi rivalutato con gli interessi da lucro cessante calcolati sulla semisomma tra la somma devalutata e quella rivalutata (Cass. SS.UU. 1712/1995), diventa 160.591,58 euro, a cui si sommano 1.800,00 euro di spese di consulenza tecnica di parte sostenute prima della causa. Restano fuori le domande di risarcimento iure proprio dei familiari, tutte respinte per difetto di prova della colpa in sede extracontrattuale, le spese di lite (16.267,00 euro oltre IVA, CPA e rimborso forfettario) e le spese di CTU, poste a carico della struttura ma non costituenti risarcimento.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Roma, Tredicesima Sezione Civile, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Il caso riguarda una struttura pubblica di Roma.

Il caso riguarda 4 persone. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-403 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Roma, Tredicesima Sezione Civile, primo grado
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
11/12/2023
Città
Roma
Tipo di procedimento
giudizio civile ordinario di risarcimento danni per responsabilita' sanitaria
Infezione
infezione correlata all'assistenza da Klebsiella pneumoniae multiresistente, complicata da sepsi/candidosi sistemica da Candida albicans
Categoria
Klebsiella / KPC
Reparto o contesto
Neurochirurgia, con prolungato ricovero in terapia intensiva per le complicanze infettive
Risarcimento riconosciuto
162.391,58 €La somma di 162.391,58 euro e' il risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis trasmesso agli eredi (coniuge e figli) per l'aggravamento del ricovero causato dall'infezione. Comprende 70.438,50 euro di danno biologico terminale (55 giorni di ricovero resi necessari dall'infezione, liquidazione decuplicata in via equitativa per la sua intensita') piu' 81.060,00 euro di danno da lucida agonia per i nove giorni in cui la paziente, pur aggravata, restava cosciente della propria condizione. Il totale di 151.498,50 euro, devalutato e poi rivalutato con gli interessi da lucro cessante calcolati sulla semisomma tra la somma devalutata e quella rivalutata (Cass. SS.UU. 1712/1995), diventa 160.591,58 euro, a cui si sommano 1.800,00 euro di spese di consulenza tecnica di parte sostenute prima della causa. Restano fuori le domande di risarcimento iure proprio dei familiari, tutte respinte per difetto di prova della colpa in sede extracontrattuale, le spese di lite (16.267,00 euro oltre IVA, CPA e rimborso forfettario) e le spese di CTU, poste a carico della struttura ma non costituenti risarcimento.
Persone coinvolte
4

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Roma, sentenza n. 18155/2023 (R.G. n. 62199/2017) dell'11/12/2023 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i quattro difensori e un consulente tecnico. Restano i magistrati. Le parti erano già etichettate dalla fonte. Controllato il 09/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.

Il principio affermato. La responsabilita' della struttura per infezioni correlate all'assistenza e' contrattuale (art. 1218 c.c. e art. 7 legge 24/2017). Il paziente deve provare il nesso causale con i criteri temporale, topografico e clinico, mentre alla struttura spetta provare "la specifica causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilita' dell'esatta esecuzione della prestazione", non bastando "la mera astratta predisposizione di presidi sanitari" ma occorrendo la prova della loro applicazione concreta nel caso specifico. Per la domanda dei familiari iure proprio la responsabilita' resta invece extracontrattuale (art. 2043 c.c.) e l'onere della prova della colpa grava per intero su di loro.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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