Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-402

Infezione contratta in ospedale a Massa, risarcimento di 234.209,07 € nel 2023

Nel 2023 è stato riconosciuto un risarcimento di 234.209,07 € per un caso di endocardite su valvola mitrale nativa da Staphylococcus epidermidis meticillino-resistente, ritenuta correlata a catetere venoso centrale, contratta in reparto di Malattie Infettive, durante la degenza successiva a un intervento cardiochirurgico. La condanna principale, in solido tra le due strutture, ammonta a 224.209,07 euro: 202.825,03 euro di danno non patrimoniale (biologico permanente al 38% piu' danno morale, tabelle di Milano, gia' rivalutato e comprensivo di interessi compensativi devalutati al 2013) e 21.384,04 euro di danno biologico da invalidita' temporanea, sempre rivalutato e con interessi. A questa somma si aggiungono 10.000,00 euro di danno da responsabilita' aggravata ex art. 96 c.p.c., per un totale complessivo di 234.209,07 euro, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo. Nei rapporti interni tra le due strutture il danno non patrimoniale e' ripartito in quote paritarie (101.412,52 euro ciascuna) e il danno temporaneo in 13.464,03 euro e 7.920,02 euro. Restano fuori dal conteggio, perche' non sono risarcimento, il rimborso delle spese legali per l'accertamento tecnico preventivo (3.645,00 euro oltre rimborso forfettario 15%, CNPA, IVA e 286,00 euro di anticipazioni), il rimborso della CTP di parte ricorrente (610,00 euro), le spese di CTU dell'accertamento tecnico preventivo (615,00 euro gia' anticipati) e i quattro quinti delle spese di lite del giudizio (13.430,00 euro oltre accessori).

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Pisa, Sezione Civile, primo grado (ordinanza ex art. 702 bis c.p.c.). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Il caso riguarda una struttura pubblica di Massa.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-402 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Pisa, Sezione Civile, primo grado (ordinanza ex art. 702 bis c.p.c.)
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
11/09/2023
Città
Massa
Tipo di procedimento
giudizio sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., preceduto da accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. e art. 8 L. 24/2017
Infezione
endocardite su valvola mitrale nativa da Staphylococcus epidermidis meticillino-resistente, ritenuta correlata a catetere venoso centrale
Categoria
Stafilococco / MRSA
Reparto o contesto
reparto di Malattie Infettive, durante la degenza successiva a un intervento cardiochirurgico
Risarcimento riconosciuto
234.209,07 €La condanna paga in cifra unica il contagio e la gestione impropria della terapia anticoagulante, con lesione dell'arteria polmonare durante il cateterismo cardiaco destro. Il giudice non separa le due voci, quindi questa cifra non è il prezzo della sola infezione.La condanna principale, in solido tra le due strutture, ammonta a 224.209,07 euro: 202.825,03 euro di danno non patrimoniale (biologico permanente al 38% piu' danno morale, tabelle di Milano, gia' rivalutato e comprensivo di interessi compensativi devalutati al 2013) e 21.384,04 euro di danno biologico da invalidita' temporanea, sempre rivalutato e con interessi. A questa somma si aggiungono 10.000,00 euro di danno da responsabilita' aggravata ex art. 96 c.p.c., per un totale complessivo di 234.209,07 euro, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo. Nei rapporti interni tra le due strutture il danno non patrimoniale e' ripartito in quote paritarie (101.412,52 euro ciascuna) e il danno temporaneo in 13.464,03 euro e 7.920,02 euro. Restano fuori dal conteggio, perche' non sono risarcimento, il rimborso delle spese legali per l'accertamento tecnico preventivo (3.645,00 euro oltre rimborso forfettario 15%, CNPA, IVA e 286,00 euro di anticipazioni), il rimborso della CTP di parte ricorrente (610,00 euro), le spese di CTU dell'accertamento tecnico preventivo (615,00 euro gia' anticipati) e i quattro quinti delle spese di lite del giudizio (13.430,00 euro oltre accessori).
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Pisa, ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. dell'11/09/2023, R.G. n. 3608/2019 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i tre difensori. Restano i magistrati. Le parti erano già etichettate dalla fonte. Controllato il 09/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.

Il principio affermato. Trattandosi di fatti anteriori alla L. 24/2017, il giudice qualifica la responsabilita' come contrattuale da 'contatto sociale' e applica la regola causale del 'piu' probabile che non' per accertare il nesso tra le condotte dei sanitari e il danno. Fa proprie le conclusioni del collegio peritale secondo cui 'la presenza di febbre in portatore di catetere venoso centrale e' assai suggestiva di una batteriemia catetere correlata' e che il ritardo di alcuni mesi nella comparsa dei segni clinici 'non permette di escluderne l'origine nosocomiale'.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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