Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-401

Infezione contratta in ospedale a Palermo, risarcimento di 676.603 € nel 2026

Nel 2026 è stato riconosciuto un risarcimento di 676.603 € per un caso di Infezione del sito chirurgico dopo intervento di protesizzazione dell'anca per frattura del femore, ad eziologia polimicrobica (Acinetobacter baumannii e Staphylococcus aureus, poi Klebsiella pneumoniae; in un successivo reintervento isolati anche Staphylococcus epidermidis e Pseudomonas aeruginosa, definiti dal collegio peritale 'tipici batteri nosocomiali'), evoluta in osteomielite persistente e sepsi fatale., contratta in Ortopedia e Traumatologia, intervento di protesizzazione dell'anca dopo frattura del femore da incidente stradale. La condanna complessiva di 676.603,00 euro si compone di tre quote di danno non patrimoniale iure proprio per la perdita del rapporto parentale, liquidate con il sistema a punti (valore del punto base 3.911,00 euro per la perdita di un genitore): 230.749,00 euro a un figlio e 222.927,00 euro ciascuno agli altri due figli, con punteggi che tengono conto dell'eta' della vittima, dell'eta' dei congiunti, del nucleo familiare e dell'intensita' della relazione affettiva. Su tali somme corrono gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo, non quantificati nel testo. Restano fuori dal conto la domanda di danno da ritardo per rivalutazione, respinta per difetto di prova; il danno tanatologico da morte, escluso per giurisprudenza costante; il danno biologico terminale e catastrofale, mai allegato ne' domandato dagli attori; le spese di lite, liquidate a parte in 15.795,36 euro oltre contributo unificato, marca, IVA e cassa forense, con distrazione in favore del procuratore di parte attrice; le spese della consulenza tecnica d'ufficio, poste a carico della convenuta ma non quantificate nel testo.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Palermo, Sezione III civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 3832/2026). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Il caso riguarda una struttura pubblica di Palermo.

Il caso riguarda 3 persone. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-401 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Palermo, Sezione III civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 3832/2026)
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
10/06/2026
Città
Palermo
Tipo di procedimento
Causa civile di risarcimento danni da responsabilita' sanitaria, rito ordinario, RG 6406/2022
Infezione
Infezione del sito chirurgico dopo intervento di protesizzazione dell'anca per frattura del femore, ad eziologia polimicrobica (Acinetobacter baumannii e Staphylococcus aureus, poi Klebsiella pneumoniae; in un successivo reintervento isolati anche Staphylococcus epidermidis e Pseudomonas aeruginosa, definiti dal collegio peritale 'tipici batteri nosocomiali'), evoluta in osteomielite persistente e sepsi fatale.
Categoria
Klebsiella / KPC
Reparto o contesto
Ortopedia e Traumatologia, intervento di protesizzazione dell'anca dopo frattura del femore da incidente stradale
Risarcimento riconosciuto
676.603 €La condanna complessiva di 676.603,00 euro si compone di tre quote di danno non patrimoniale iure proprio per la perdita del rapporto parentale, liquidate con il sistema a punti (valore del punto base 3.911,00 euro per la perdita di un genitore): 230.749,00 euro a un figlio e 222.927,00 euro ciascuno agli altri due figli, con punteggi che tengono conto dell'eta' della vittima, dell'eta' dei congiunti, del nucleo familiare e dell'intensita' della relazione affettiva. Su tali somme corrono gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo, non quantificati nel testo. Restano fuori dal conto la domanda di danno da ritardo per rivalutazione, respinta per difetto di prova; il danno tanatologico da morte, escluso per giurisprudenza costante; il danno biologico terminale e catastrofale, mai allegato ne' domandato dagli attori; le spese di lite, liquidate a parte in 15.795,36 euro oltre contributo unificato, marca, IVA e cassa forense, con distrazione in favore del procuratore di parte attrice; le spese della consulenza tecnica d'ufficio, poste a carico della convenuta ma non quantificate nel testo.
Persone coinvolte
3

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Palermo, Sezione III civile, sentenza n. 3832/2026 del 10/06/2026, RG 6406/2022 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i due difensori e i nomi di tre strutture. Restano i magistrati. Le parti erano già etichettate dalla fonte. Controllato il 09/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.

Il principio affermato. Il giudice distingue due regimi probatori nello stesso giudizio. L'azione iure proprio dei congiunti per la perdita del rapporto parentale e' extracontrattuale (art. 2043 c.c.) e richiede la prova piena della colpa dei sanitari, mentre l'azione iure successionis per il danno del paziente resta contrattuale (artt. 1218 e 1228 c.c.), con onere della struttura di provare l'esatto adempimento una volta allegato l'inadempimento. Il collegio peritale qualifica l'infezione come una ICA di origine esogena, giudicando il comportamento dei sanitari 'criticabile, tanto sotto l'aspetto diagnostico, quanto sotto quello terapeutico' per non avere seguito le linee guida sul trattamento chirurgico della ferita e conclude, secondo il criterio del 'piu' probabile che non', che un iter corretto avrebbe evitato il decesso.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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