Caso documentato · HAI-396
Infezione contratta in ospedale a Jesi, risarcimento di 1.141.531 € nel 2026
Nel 2026 è stato riconosciuto un risarcimento di 1.141.531 € per un caso di broncopolmonite nosocomiale da Klebsiella pneumoniae, con concomitanti infezioni/colonizzazioni da Stenotrophomonas maltophilia e Pseudomonas aeruginosa, contratta in chirurgia generale e terapia intensiva post operatoria. Il totale di 1.141.531,00 euro somma le cinque voci liquidate in dispositivo. Il danno biologico c.d. terminale, liquidato in 72.884,00 euro per il periodo tra la dimissione e il decesso, e' ripartito in 36.442,00 euro ciascuno tra i due eredi della paziente. Il danno da perdita del rapporto parentale, liquidato secondo le tabelle di Milano 2024, ammonta a 277.681,00 euro per il coniuge della paziente (deceduto per altra causa durante il giudizio, con la quota trasmessa per meta' a ciascuno dei due figli, cioe' 138.840,50 euro), a 246.393,00 euro e a 254.215,00 euro per i due figli e a 96.786,00 euro per ciascuno dei tre nipoti minori. Sommando le quote per beneficiario si ottengono i cinque importi del dispositivo: 421.675,50 euro, 429.497,50 euro e tre volte 96.786,00 euro. A questi importi si aggiungono rivalutazione monetaria e il danno da ritardata disponibilita' della somma, liquidato in base al rendimento dei BOT annuali, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo. Restano fuori le spese di lite (286,00 euro di esborsi e 30.000,00 euro di compensi, oltre accessori di legge) e le spese di CTU, poste a carico della struttura convenuta ma non costituenti risarcimento.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Ancona, Sezione Seconda Civile, primo grado, giudice monocratico. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Il caso riguarda una struttura pubblica di Jesi.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-396 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Ancona, Sezione Seconda Civile, primo grado, giudice monocratico
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 30/06/2026
- Città
- Jesi
- Tipo di procedimento
- giudizio civile per responsabilita' sanitaria, introdotto con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. e poi convertito in rito ordinario
- Infezione
- broncopolmonite nosocomiale da Klebsiella pneumoniae, con concomitanti infezioni/colonizzazioni da Stenotrophomonas maltophilia e Pseudomonas aeruginosa
- Categoria
- Klebsiella / KPC
- Reparto o contesto
- chirurgia generale e terapia intensiva post operatoria
- Risarcimento riconosciuto
- 1.141.531 €La condanna paga in cifra unica il contagio e il ritardo diagnostico con dimissione precoce nella riattivazione del morbo di Crohn. Il giudice non separa le due voci, quindi questa cifra non è il prezzo della sola infezione.Il totale di 1.141.531,00 euro somma le cinque voci liquidate in dispositivo. Il danno biologico c.d. terminale, liquidato in 72.884,00 euro per il periodo tra la dimissione e il decesso, e' ripartito in 36.442,00 euro ciascuno tra i due eredi della paziente. Il danno da perdita del rapporto parentale, liquidato secondo le tabelle di Milano 2024, ammonta a 277.681,00 euro per il coniuge della paziente (deceduto per altra causa durante il giudizio, con la quota trasmessa per meta' a ciascuno dei due figli, cioe' 138.840,50 euro), a 246.393,00 euro e a 254.215,00 euro per i due figli e a 96.786,00 euro per ciascuno dei tre nipoti minori. Sommando le quote per beneficiario si ottengono i cinque importi del dispositivo: 421.675,50 euro, 429.497,50 euro e tre volte 96.786,00 euro. A questi importi si aggiungono rivalutazione monetaria e il danno da ritardata disponibilita' della somma, liquidato in base al rendimento dei BOT annuali, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo. Restano fuori le spese di lite (286,00 euro di esborsi e 30.000,00 euro di compensi, oltre accessori di legge) e le spese di CTU, poste a carico della struttura convenuta ma non costituenti risarcimento.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Ancona, sentenza n. 1429/2026 del 30/06/2026, R.G. n. 5166/2022 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i due difensori e i nomi di due strutture. Restano i magistrati. Le parti erano già etichettate dalla fonte. Controllato il 09/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.
Il principio affermato. In tema di infezioni nosocomiali il giudice applica il principio di vicinanza della prova. Basta la prova presuntiva del contagio in ambito ospedaliero perche' sia la struttura a dover dimostrare di avere adottato tutte le misure di prevenzione. Nel caso di specie ritiene che "l'infezione appare presuntivamente avvenuta presso la struttura, sia perche' non diagnosticata all'accesso, sia in ragione della durata del periodo di ricovero" e conclude che "la struttura non ha fornito la prova dell'esatto adempimento ai propri obblighi di prevenzione".
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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