Caso documentato · HAI-388
Infezione contratta in ospedale a Chivasso, risarcimento di 24.123,40 € nel 2020
Nel 2020 è stato riconosciuto un risarcimento di 24.123,40 € per un caso di Sepsi da MRSA (così scritto nel testo), secondaria a infezione del catetere venoso centrale tipo PICC; l'esame colturale del CVC, dopo la rimozione, è risultato positivo per «staphilococcus aureus» (così scritto nel testo, minuscolo). Il CTU parla anche di «contaminazione da Stafilococco della punta della cannula». Somma di euro 21.523,40 per invalidità permanente del 10% (base tabelle di Milano 2018, personalizzata con un aumento del 15% per l'età della danneggiata, 57 anni) ed euro 2.600,00 per invalidità temporanea totale di 20 giorni (20 gg x euro 130,00 al giorno), oltre agli interessi compensativi calcolati con il criterio devalutazione/rivalutazione dalla data dell'illecito (febbraio 2014) alla pubblicazione, non quantificati in cifra fissa nel dispositivo. Non comprende le spese di lite liquidate a favore dell'attrice, euro 4.835,00 per compensi professionali oltre il 15% forfetario, C.A. e IVA, più euro 807,63 per spese vive; il rimborso di euro 1.830,00 per la consulenza tecnica di parte; le spese di CTU, poste a carico della convenuta ma liquidate in corso di causa con un importo non riportato in questo provvedimento.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Ivrea, primo grado, giudice monocratico. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Il caso riguarda una struttura pubblica di Chivasso.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-388 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Ivrea, primo grado, giudice monocratico
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 20/07/2020 (unica data che compare nel testo, in calce: «Così deciso in Ivrea, il 20 luglio 2020». Il provvedimento non riporta una data di pubblicazione distinta da quella della decisione)
- Città
- Chivasso
- Tipo di procedimento
- Giudizio ordinario di responsabilità sanitaria per il risarcimento dei danni da un'infezione contratta durante il ricovero (procedimento semplificato ex art. 132 c.p.c., senza svolgimento del processo)
- Infezione
- Sepsi da MRSA (così scritto nel testo), secondaria a infezione del catetere venoso centrale tipo PICC; l'esame colturale del CVC, dopo la rimozione, è risultato positivo per «staphilococcus aureus» (così scritto nel testo, minuscolo). Il CTU parla anche di «contaminazione da Stafilococco della punta della cannula»
- Categoria
- Stafilococco / MRSA
- Reparto o contesto
- Reparto non indicato nel provvedimento (ricovero con posizionamento di un catetere venoso centrale tipo PICC all'arto superiore destro dal 09/10/2013 al 21/11/2013, poi i controlli oncologici ambulatoriali dell'11/02/2014 e del 21/02/2014, durante i quali non sono stati eseguiti esami ematochimici nonostante lo stato febbrile persistente)
- Risarcimento riconosciuto
- 24.123,40 €Somma di euro 21.523,40 per invalidità permanente del 10% (base tabelle di Milano 2018, personalizzata con un aumento del 15% per l'età della danneggiata, 57 anni) ed euro 2.600,00 per invalidità temporanea totale di 20 giorni (20 gg x euro 130,00 al giorno), oltre agli interessi compensativi calcolati con il criterio devalutazione/rivalutazione dalla data dell'illecito (febbraio 2014) alla pubblicazione, non quantificati in cifra fissa nel dispositivo. Non comprende le spese di lite liquidate a favore dell'attrice, euro 4.835,00 per compensi professionali oltre il 15% forfetario, C.A. e IVA, più euro 807,63 per spese vive; il rimborso di euro 1.830,00 per la consulenza tecnica di parte; le spese di CTU, poste a carico della convenuta ma liquidate in corso di causa con un importo non riportato in questo provvedimento.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Ivrea, sentenza n. 591/2020, RG 1236/2017, pubblicazione 24/07/2020 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i difensori e i nomi privati rimasti in chiaro, piu' il nome proprio della struttura. Tolti indirizzi, civici, CAP, comune di residenza e date di nascita e di morte. Tolti i collegamenti che uscivano dal documento. Controllato il 09/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con verificatore sui dati duri.
Il principio affermato. La responsabilità della struttura sanitaria per l'infezione contratta durante il ricovero ha natura contrattuale. Provato il nesso causale tra ricovero e contagio con il criterio del più probabile che non ed escluse altre possibili fonti di contagio, l'incertezza sulla sola origine materiale del germe non basta a negare la responsabilità della struttura, che deve provare che l'inadempimento non vi è stato o che non è stato causa del danno.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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