Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-387

Infezione contratta in ospedale a Torino, risarcimento di 7.849,51 € nel 2024

Nel 2024 è stato riconosciuto un risarcimento di 7.849,51 € per un caso di Klebsiella pneumoniae ESBL+ (produttrice di beta-lattamasi a spettro esteso) e Staphylococcus epidermidis meticillino-resistente (nel testo indicati anche in forma abbreviata come «K.pneumoniae» e «S.epidermidis»). Somma di tre voci liquidate nel dispositivo, cioè il danno biologico da inabilità temporanea totale per 74 giorni di degenza (€ 5.450,21), spese mediche documentate legate alla comparsa dell'infezione (€ 179,30) e spese di perizia medico-legale di parte (€ 2.220,00). Non comprende le spese di lite, liquidate a parte nel dispositivo a carico delle convenute in solido (€ 5.077,00 di compensi più € 545,00 di esborsi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA), né le spese di CTU, anch'esse poste a carico delle convenute in solido. Il giudice ha escluso un danno biologico permanente e ha respinto la richiesta di personalizzazione del danno, ritenendo la fibrillazione atriale non causalmente collegata all'intervento chirurgico

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Torino, Quarta Sezione Civile, primo grado, giudice unico. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-387 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Torino, Quarta Sezione Civile, primo grado, giudice unico
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
02/12/2024 (unica data presente nel testo: «Così deciso in Torino, in data 02.12.2024», che è la data della decisione; il testo non riporta una data di pubblicazione distinta)
Città
Torino
Tipo di procedimento
Giudizio civile ordinario di risarcimento danni per responsabilità medica, promosso dalla paziente contro la struttura convenuta e la medica operante, causa iscritta al n. 7828/2020
Infezione
Klebsiella pneumoniae ESBL+ (produttrice di beta-lattamasi a spettro esteso) e Staphylococcus epidermidis meticillino-resistente (nel testo indicati anche in forma abbreviata come «K.pneumoniae» e «S.epidermidis»)
Categoria
Klebsiella / KPC
Reparto o contesto
Reparto non indicato nel provvedimento (intervento chirurgico di artrodesi con fascette sublaminari, con infezione del sito chirurgico insorta nei giorni successivi)
Risarcimento riconosciuto
7.849,51 €Somma di tre voci liquidate nel dispositivo, cioè il danno biologico da inabilità temporanea totale per 74 giorni di degenza (€ 5.450,21), spese mediche documentate legate alla comparsa dell'infezione (€ 179,30) e spese di perizia medico-legale di parte (€ 2.220,00). Non comprende le spese di lite, liquidate a parte nel dispositivo a carico delle convenute in solido (€ 5.077,00 di compensi più € 545,00 di esborsi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA), né le spese di CTU, anch'esse poste a carico delle convenute in solido. Il giudice ha escluso un danno biologico permanente e ha respinto la richiesta di personalizzazione del danno, ritenendo la fibrillazione atriale non causalmente collegata all'intervento chirurgico
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Torino, sentenza n. 6074/2024, RG 7828/2020, pubblicazione 02/12/2024 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i difensori e i nomi privati rimasti in chiaro, piu' il nome proprio della struttura. Tolti indirizzi, civici, CAP, comune di residenza e date di nascita e di morte. Tolti i collegamenti che uscivano dal documento. Oscurata anche la sigla con cui la clinica convenuta e' nominata in motivazione. Controllato il 09/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con verificatore sui dati duri.

Il principio affermato. In tema di responsabilità sanitaria contrattuale, il paziente deve provare, anche tramite presunzioni, il nesso di causalità materiale fra la condotta del sanitario e il danno; dimostrato questo, spetta alla struttura provare di aver agito con la diligenza dovuta o che l'inadempimento è dipeso da causa a essa non imputabile (artt. 1218 e 1228 c.c.). La struttura risponde in via diretta anche del fatto del medico di cui si avvale, salvo rivalsa nei limiti dell'art. 9 della legge Gelli-Bianco in caso di colpa grave esclusiva del sanitario

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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