Caso documentato · HAI-378
Infezione contratta in ospedale a Anzio, risarcimento di 357.421,50 € nel 2023
Nel 2023 è stato riconosciuto un risarcimento di 357.421,50 € per un caso di Infezione del sito chirurgico da Staphylococcus coagulase negative e Proteus mirabilis, contratta in Ortopedia, per un intervento di protesizzazione dell'anca. Nel secondo ricovero la paziente resta in ortopedia, senza il trasferimento a medicina che i sanitari stessi avevano indicato. Somma di due voci liquidate nel dispositivo. La prima e' il risarcimento iure proprio per la perdita del rapporto parentale, dovuto ai tre figli della paziente, per 119.059,59 + 119.059,59 + 112.793,00 euro, più il risarcimento iure hereditatis (danno biologico terminale e danno morale da agonia patiti dalla paziente prima del decesso) di 6.509,32 euro pro quota. Non comprende gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal decesso (o dal 2022) al saldo, non quantificati nel testo, né le spese di lite (601,75 + 14.597,70 euro) né le spese di CTU, il cui importo non è riportato nel testo.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Velletri, Sezione Seconda, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Il caso riguarda una struttura pubblica di Anzio.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-378 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Velletri, Sezione Seconda, primo grado
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 17/10/2023 (decisione 16/10/2023)
- Città
- Anzio
- Tipo di procedimento
- Giudizio civile ordinario di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, promosso dagli eredi della paziente deceduta
- Infezione
- Infezione del sito chirurgico da Staphylococcus coagulase negative e Proteus mirabilis
- Categoria
- Stafilococco / MRSA
- Reparto o contesto
- Ortopedia, per un intervento di protesizzazione dell'anca. Nel secondo ricovero la paziente resta in ortopedia, senza il trasferimento a medicina che i sanitari stessi avevano indicato
- Risarcimento riconosciuto
- 357.421,50 €Somma di due voci liquidate nel dispositivo. La prima e' il risarcimento iure proprio per la perdita del rapporto parentale, dovuto ai tre figli della paziente, per 119.059,59 + 119.059,59 + 112.793,00 euro, più il risarcimento iure hereditatis (danno biologico terminale e danno morale da agonia patiti dalla paziente prima del decesso) di 6.509,32 euro pro quota. Non comprende gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal decesso (o dal 2022) al saldo, non quantificati nel testo, né le spese di lite (601,75 + 14.597,70 euro) né le spese di CTU, il cui importo non è riportato nel testo.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Velletri, sentenza n. 1991/2023, RG 6481/2018, pubblicata il 17/10/2023 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i nomi delle parti e dei difensori rimasti in chiaro. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Controllato il 09/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.
Il principio affermato. La responsabilita' si divide su due piani. E' extracontrattuale (art. 2043 c.c.) per il danno da perdita del rapporto parentale patito dai figli iure proprio. E' contrattuale (art. 1218 c.c.) per il danno biologico e morale terminale patito dalla paziente e trasmesso agli eredi iure hereditatis. Sul nesso causale, spetta al paziente provare che l'aggravamento sia riconducibile alla condotta sanitaria secondo il criterio del 'più probabile che non', mentre alla struttura spetta provare che l'inadempimento derivi da una causa a essa non imputabile.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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