Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-377

Infezione contratta in ospedale a Frosinone, risarcimento di 549.475,60 € nel 2025

Nel 2025 è stato riconosciuto un risarcimento di 549.475,60 € per un caso di Infezione da Staphylococcus aureus meticillino resistente (MRSA), insorta dopo una biopsia cutanea eseguita senza profilassi antibiotica, contratta in Reparto di Medicina Generale, nel corso di un ricovero per accertamenti su una sincope. Biopsia cutanea (intervento chirurgico minore) eseguita il 06.07.2017 senza copertura antibiotica. Somma dei sei importi per danno parentale iure proprio liquidati ai congiunti (coniuge, due figli, tre nipoti, tabelle di Milano 2022 a punti) più le spese funerarie riconosciute alla moglie. Non comprende gli interessi legali (calcolati dalla data del decesso alla pubblicazione della sentenza e poi fino al saldo, senza importo fisso in dispositivo), né le spese di lite (29.193 euro più esborsi e accessori) né le spese di CTU, poste a carico della struttura ma non liquidate a favore dei danneggiati. Rigettati il danno iure hereditatis, il danno morale e biologico terminale e il preteso contributo economico del defunto alla moglie

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Frosinone, primo grado, giudice designato in composizione monocratica. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-377 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Frosinone, primo grado, giudice designato in composizione monocratica
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
04/08/2025 (decisione 02/08/2025)
Città
FrosinoneÈ la sede del tribunale che ha giudicato in primo grado. Il provvedimento non dice in quale comune si trovi la struttura sanitaria.
Tipo di procedimento
Giudizio civile ordinario di risarcimento danni per responsabilità sanitaria, promosso dai congiunti del paziente deceduto, con espletamento di CTU medico legale e infettivologica
Infezione
Infezione da Staphylococcus aureus meticillino resistente (MRSA), insorta dopo una biopsia cutanea eseguita senza profilassi antibiotica
Categoria
Stafilococco / MRSA
Reparto o contesto
Reparto di Medicina Generale, nel corso di un ricovero per accertamenti su una sincope. Biopsia cutanea (intervento chirurgico minore) eseguita il 06.07.2017 senza copertura antibiotica
Risarcimento riconosciuto
549.475,60 €Somma dei sei importi per danno parentale iure proprio liquidati ai congiunti (coniuge, due figli, tre nipoti, tabelle di Milano 2022 a punti) più le spese funerarie riconosciute alla moglie. Non comprende gli interessi legali (calcolati dalla data del decesso alla pubblicazione della sentenza e poi fino al saldo, senza importo fisso in dispositivo), né le spese di lite (29.193 euro più esborsi e accessori) né le spese di CTU, poste a carico della struttura ma non liquidate a favore dei danneggiati. Rigettati il danno iure hereditatis, il danno morale e biologico terminale e il preteso contributo economico del defunto alla moglie
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Frosinone, sentenza n. 617/2025, RG 680/2021, pubblicazione 04/08/2025 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i nomi delle parti e dei difensori rimasti in chiaro. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Controllato il 09/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.

Il principio affermato. L'onere di provare che l'infezione nosocomiale non sia imputabile alla struttura grava su quest'ultima. Il danneggiato puo' provare il nesso anche con presunzioni semplici, tanto piu' quando la struttura non produce la documentazione sulle misure di prevenzione adottate (richiama Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6386/2023 e altre pronunce sulla responsabilità da infezione ospedaliera). Il danno da perdita del rapporto parentale va liquidato con il sistema a punti delle Tabelle di Milano 2022

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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