Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-372

Infezione contratta in ospedale a Roma, risarcimento di 15.000 € nel 2024

Nel 2024 è stato riconosciuto un risarcimento di 15.000 € per un caso di Infezione gastrointestinale da Clostridium difficile, con complicanze fino allo shock settico, contratta in Struttura di riabilitazione post chirurgica, dopo intervento per frattura del collo del femore. Il totale di 15.000,00 euro e' composto da: 7.000,00 euro alla moglie e 7.000,00 euro al figlio, iure proprio, per la lesione del rapporto parentale dovuta alla riduzione delle chances di sopravvivenza del congiunto per un mese; 1.000,00 euro allo stesso figlio quale esercente la potesta' genitoriale sul nipote minore. Importi gia' rivalutati ai valori attuali. Su tali somme sono dovuti anche il danno da ritardato pagamento (calcolato con criterio equitativo indicato in sentenza, senza una cifra unica) e gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo. Restano fuori dal conto le domande di risarcimento iure hereditatis (danno biologico e catastrofale), rigettate, piu' le spese di lite (6.000,00 euro di compenso oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e restituzione del contributo unificato) e le spese di CTU, poste a carico della struttura convenuta ma non risarcimento.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Roma, XIII sezione civile, giudice unico, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda 3 persone. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-372 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Roma, XIII sezione civile, giudice unico, primo grado
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
07/06/2024
Città
Roma
Tipo di procedimento
Giudizio civile introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., poi mutato in rito ordinario, preceduto da accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c.; azione di eredi e congiunti iure hereditatis e iure proprio; parziale estinzione del giudizio nei confronti di due delle tre strutture convenute per rinuncia agli atti accettata
Infezione
Infezione gastrointestinale da Clostridium difficile, con complicanze fino allo shock settico
Categoria
Clostridium difficile
Reparto o contesto
Struttura di riabilitazione post chirurgica, dopo intervento per frattura del collo del femore
Risarcimento riconosciuto
15.000 €Il totale di 15.000,00 euro e' composto da: 7.000,00 euro alla moglie e 7.000,00 euro al figlio, iure proprio, per la lesione del rapporto parentale dovuta alla riduzione delle chances di sopravvivenza del congiunto per un mese; 1.000,00 euro allo stesso figlio quale esercente la potesta' genitoriale sul nipote minore. Importi gia' rivalutati ai valori attuali. Su tali somme sono dovuti anche il danno da ritardato pagamento (calcolato con criterio equitativo indicato in sentenza, senza una cifra unica) e gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo. Restano fuori dal conto le domande di risarcimento iure hereditatis (danno biologico e catastrofale), rigettate, piu' le spese di lite (6.000,00 euro di compenso oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e restituzione del contributo unificato) e le spese di CTU, poste a carico della struttura convenuta ma non risarcimento.
Persone coinvolte
3

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Roma, XIII sezione civile, sentenza n. 9902/2024 del 07/06/2024, R.G. n. 24062/2019 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i nomi delle parti e dei difensori rimasti in chiaro. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.

Il principio affermato. Nelle azioni per il danno da perdita del rapporto parentale, la Cassazione richiede di dimostrare che l'omissione dei sanitari sia stata "piu' probabilmente che non" la causa del decesso, o che l'intervento omesso lo avrebbe "piu' probabilmente che non" scongiurato. Quando la CTU accerta che l'infezione nosocomiale non ha causato la morte ma ha soltanto ridotto le chances di sopravvivenza del paziente, il danno risarcibile iure proprio ai congiunti si commisura alla sola perdita di quella porzione di tempo di convivenza, non all'intera perdita del rapporto parentale.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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