Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-371

Infezione contratta in ospedale a Roma, risarcimento di 15.376 € nel 2017

Nel 2017 è stato riconosciuto un risarcimento di 15.376 € per un caso di Spondilodiscite postchirurgica (infezione del sito operatorio dopo intervento di microdiscectomia lombare L5-S1), contratta in Reparto di chirurgia vertebrale, intervento di microdiscectomia del disco intervertebrale L5-S1. Il totale di euro 15.376,00 e' composto da danno biologico permanente (postumi 5%, eta' 46 anni) euro 4.860,65; inabilita' temporanea (90 giorni assoluta e 120 giorni al 50%) euro 6.915,00; personalizzazione del danno biologico (15%) per sofferenza patita euro 1.766,35; lucro cessante (interessi compensativi ulteriori del 2% annuo sulla somma rivalutata) euro 1.834,00. Oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo. Restano fuori dal conteggio le spese di CTU (poste a carico della convenuta ma non risarcimento) e le spese di lite liquidate a parte in euro 3.500,00 per compensi, oltre spese esenti, spese generali, IVA e cassa forense.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Roma, sezione tredicesima civile, giudice unico, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-371 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Roma, sezione tredicesima civile, giudice unico, primo grado
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
11/04/2017
Città
RomaÈ la sede del tribunale che ha giudicato in primo grado. Il provvedimento non dice in quale comune si trovi la struttura sanitaria.
Tipo di procedimento
Giudizio civile ordinario di risarcimento danni per responsabilita' professionale (contrattuale); parte convenuta rimasta contumace; causa trattenuta in decisione all'udienza del 31.01.2017 e decisa con sentenza
Infezione
Spondilodiscite postchirurgica (infezione del sito operatorio dopo intervento di microdiscectomia lombare L5-S1)
Categoria
Sito chirurgico
Reparto o contesto
Reparto di chirurgia vertebrale, intervento di microdiscectomia del disco intervertebrale L5-S1
Risarcimento riconosciuto
15.376 €Il totale di euro 15.376,00 e' composto da danno biologico permanente (postumi 5%, eta' 46 anni) euro 4.860,65; inabilita' temporanea (90 giorni assoluta e 120 giorni al 50%) euro 6.915,00; personalizzazione del danno biologico (15%) per sofferenza patita euro 1.766,35; lucro cessante (interessi compensativi ulteriori del 2% annuo sulla somma rivalutata) euro 1.834,00. Oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo. Restano fuori dal conteggio le spese di CTU (poste a carico della convenuta ma non risarcimento) e le spese di lite liquidate a parte in euro 3.500,00 per compensi, oltre spese esenti, spese generali, IVA e cassa forense.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Roma, sezione tredicesima civile, sentenza n. 7247/2017 dell'11.04.2017, R.G. n. 58636/2014 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i nomi delle parti e dei difensori rimasti in chiaro. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.

Il principio affermato. Il giudice qualifica la responsabilita' della struttura sanitaria come contrattuale. Essendo tale, spettava alla convenuta, rimasta contumace, fornire la prova di aver adottato una idonea profilassi sanitaria per prevenire il contagio. Il consulente aveva escluso una colpa medica in senso stretto, ma il giudice afferma che "in difetto di tale prova, la struttura sanitaria gestita dalla societa' convenuta deve ritenersi inadempiente alla obbligazione da essa assunta con il ricovero della paziente", condannandola comunque al risarcimento.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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