Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-370

Infezione contratta in ospedale a Roma, risarcimento di 17.970,04 € nel 2023

Nel 2023 è stato riconosciuto un risarcimento di 17.970,04 € per un caso di Legionellosi polmonare con insufficienza respiratoria (infezione da Legionella pneumophila gruppo I), contratta in Centro di fisioterapia privato, docce effettuate durante un ciclo di terapia riabilitativa. Il totale confermato in appello di euro 17.970,04 e' composto da danno biologico permanente (postumi 7%, eta' 73 anni) euro 8.978,90; invalidita' temporanea assoluta (20 giorni a euro 108,20) euro 2.164,00; invalidita' temporanea relativa al 50% (30 giorni a euro 54,10) euro 1.623,00; personalizzazione per sofferenze patite (danno morale) euro 1.200,00; spese dell'accertamento tecnico preventivo euro 1.804,14 (riqualificate in appello come spese processuali e non come risarcimento, ma confermate nell'importo dovuto); onorari del medico legale di parte euro 1.200,00; costi della CTU euro 1.000,00. Oltre interessi legali dal 12.01.2018 al saldo, gia' corrisposti. Restano fuori dal conteggio, perche' esclusi in appello per vizio di ultrapetizione, euro 4.775,10 di penale per l'annullamento di un viaggio e i relativi interessi compensativi (lucro cessante), riconosciuti dal Tribunale ma mai richiesti dall'attore. Restano fuori anche le spese di lite del primo grado (euro 4.835,00 di compensi ed euro 118,50 di esborsi, oltre iva e cassa forense, confermate a carico del centro) e le spese processuali del grado di appello, compensate tra le parti. Non sono risarcimento.

La decisione è stata assunta dalla Corte d'Appello di Roma, sezione sesta civile, grado di appello. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda 2 persone. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-370 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Corte d'Appello di Roma, sezione sesta civile, grado di appello
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
20/06/2023
Città
Roma
Tipo di procedimento
Giudizio civile di risarcimento danni, in grado di appello avverso la sentenza n. 1066/2018 del Tribunale di Roma; introdotto in primo grado con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e poi mutato in rito ordinario; deciso in appello con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Infezione
Legionellosi polmonare con insufficienza respiratoria (infezione da Legionella pneumophila gruppo I)
Categoria
Altro
Reparto o contesto
Centro di fisioterapia privato, docce effettuate durante un ciclo di terapia riabilitativa
Risarcimento riconosciuto
17.970,04 €Il totale confermato in appello di euro 17.970,04 e' composto da danno biologico permanente (postumi 7%, eta' 73 anni) euro 8.978,90; invalidita' temporanea assoluta (20 giorni a euro 108,20) euro 2.164,00; invalidita' temporanea relativa al 50% (30 giorni a euro 54,10) euro 1.623,00; personalizzazione per sofferenze patite (danno morale) euro 1.200,00; spese dell'accertamento tecnico preventivo euro 1.804,14 (riqualificate in appello come spese processuali e non come risarcimento, ma confermate nell'importo dovuto); onorari del medico legale di parte euro 1.200,00; costi della CTU euro 1.000,00. Oltre interessi legali dal 12.01.2018 al saldo, gia' corrisposti. Restano fuori dal conteggio, perche' esclusi in appello per vizio di ultrapetizione, euro 4.775,10 di penale per l'annullamento di un viaggio e i relativi interessi compensativi (lucro cessante), riconosciuti dal Tribunale ma mai richiesti dall'attore. Restano fuori anche le spese di lite del primo grado (euro 4.835,00 di compensi ed euro 118,50 di esborsi, oltre iva e cassa forense, confermate a carico del centro) e le spese processuali del grado di appello, compensate tra le parti. Non sono risarcimento.
Persone coinvolte
2

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Corte d'Appello di Roma, sez. VI civile, sentenza n. 4468/2023 del 20.06.2023, R.G. n. 1346/2018 (appello avverso Tribunale di Roma, sentenza n. 1066/2018 del 12.01.2018) Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i nomi delle parti e dei difensori rimasti in chiaro. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Sul primo grado: Oscurati i nomi delle parti e dei difensori rimasti in chiaro. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.

Il principio affermato. Se il giudice aderisce alle conclusioni del consulente d'ufficio, non deve motivare oltre il rinvio alla perizia quando le critiche di parte sono gia' state esaminate e superate dal consulente stesso. In tal caso le censure restano un "dissenso diagnostico non motivato", inammissibile in appello perche' generico e privo di riscontri scientifici alternativi. Il nesso causale tra le docce del centro e l'infezione da legionella, definito dal CTU con "probabile certezza", e' stato percio' confermato. La Corte ha inoltre ribadito che il giudice non puo' riconoscere d'ufficio voci di danno mai domandate dall'attore, pena la nullita' della sentenza per ultrapetizione ex art. 112 c.p.c.

Fonte: il provvedimento, in PDF · l’altro grado del giudizio, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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