Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-368

Infezione contratta in ospedale a Roma, risarcimento di 30.410,22 € nel 2022

Nel 2022 è stato riconosciuto un risarcimento di 30.410,22 € per un caso di Infezione del sito chirurgico da Staphylococcus aureus multiresistente, con spondilodiscite post chirurgica a livello L1-L2, contratta in Reparto di neurochirurgia, intervento in elezione di microdiscectomia con stabilizzazione interspinosa. Il totale di euro 30.410,22 e' composto da danno biologico differenziale (maggior danno 8%, calcolato secondo le Tabelle di Roma su un danno consolidato del 20% al netto di un esito atteso del 12% anche in caso di intervento riuscito) piu' inabilita' temporanea assoluta (12 giorni) e inabilita' temporanea parziale al 50% (40 giorni), per un danno biologico complessivo di euro 29.467,22; a questo si aggiunge un importo di euro 943,00 per rivalutazione e interessi (lucro cessante, liquidato equitativamente al tasso legale maggiorato dello 0,53% annuo). Restano fuori dal conteggio le spese di lite per il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (euro 2.500,00) e per il giudizio di merito (euro 6.000,00 di compensi ed euro 119,99 di spese), piu' le spese di CTU e di CTP di parte (euro 610,00), tutte poste a carico della convenuta ma non costituenti risarcimento.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Roma, XIII sezione civile, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-368 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Roma, XIII sezione civile, primo grado
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
16/09/2022
Città
RomaÈ la sede del tribunale che ha giudicato in primo grado. Il provvedimento non dice in quale comune si trovi la struttura sanitaria.
Tipo di procedimento
Giudizio civile di risarcimento danni introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., convertito in rito ordinario, preceduto da accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c.; convenuta contumace
Infezione
Infezione del sito chirurgico da Staphylococcus aureus multiresistente, con spondilodiscite post chirurgica a livello L1-L2
Categoria
Stafilococco / MRSA
Reparto o contesto
Reparto di neurochirurgia, intervento in elezione di microdiscectomia con stabilizzazione interspinosa
Risarcimento riconosciuto
30.410,22 €Il totale di euro 30.410,22 e' composto da danno biologico differenziale (maggior danno 8%, calcolato secondo le Tabelle di Roma su un danno consolidato del 20% al netto di un esito atteso del 12% anche in caso di intervento riuscito) piu' inabilita' temporanea assoluta (12 giorni) e inabilita' temporanea parziale al 50% (40 giorni), per un danno biologico complessivo di euro 29.467,22; a questo si aggiunge un importo di euro 943,00 per rivalutazione e interessi (lucro cessante, liquidato equitativamente al tasso legale maggiorato dello 0,53% annuo). Restano fuori dal conteggio le spese di lite per il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (euro 2.500,00) e per il giudizio di merito (euro 6.000,00 di compensi ed euro 119,99 di spese), piu' le spese di CTU e di CTP di parte (euro 610,00), tutte poste a carico della convenuta ma non costituenti risarcimento.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Roma, XIII sezione civile, sentenza n. 13424/2022 del 16/09/2022, R.G. n. 46531/2020 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i nomi delle parti e dei difensori rimasti in chiaro. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.

Il principio affermato. Il tribunale applica il consolidato riparto dell'onere probatorio in materia di responsabilita' sanitaria (Cass. n. 26700/18, n. 10050/22, n. 11320/22): l'attore deve provare il contratto o il contatto sociale e l'insorgenza della patologia, allegando inadempienze astrattamente idonee a causare il danno; spetta al convenuto provare che l'inadempimento non vi e' stato o non e' stato eziologicamente rilevante. In assenza di prova sui protocolli di prevenzione, il giudice conclude "secondo il principio del piu' probabile che non" che "l'assenza di asepsi degli ambienti/strumenti ospedalieri" abbia causato l'infezione.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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