Caso documentato · HAI-367
Infezione contratta in ospedale a Cassino, risarcimento di 33.928,02 € nel 2020
Nel 2020 è stato riconosciuto un risarcimento di 33.928,02 € per un caso di infezione del sito chirurgico post operatorio (spondilodiscite iatrogena), contratta in chirurgia ortopedica/vertebrale (sala operatoria e reparto di degenza post intervento). La condanna di 33.928,02 euro si compone di danno biologico permanente al 10% (21.230,00 euro, tabella Tribunale di Milano 2018), danno biologico temporaneo totale e parziale (10.290,00 euro: 5.880,00 per invalidita' temporanea totale, 2.940,00 per parziale al 50%, 1.470,00 per parziale al 25%) e spese mediche documentate (2.408,02 euro). Il giudice esclude la personalizzazione del danno e il danno esistenziale autonomo. Restano fuori dal risarcimento le spese di lite, liquidate a parte in 8.040,00 euro (786,00 di esborsi e 7.254,00 di compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA), che non sono risarcimento.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Cassino, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-367 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Cassino, primo grado
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 06/02/2020
- Città
- Cassino
- Tipo di procedimento
- causa civile di risarcimento danni da responsabilita' sanitaria, con chiamata in causa del medico e delle compagnie assicurative
- Infezione
- infezione del sito chirurgico post operatorio (spondilodiscite iatrogena)
- Categoria
- Sito chirurgico
- Reparto o contesto
- chirurgia ortopedica/vertebrale (sala operatoria e reparto di degenza post intervento)
- Risarcimento riconosciuto
- 33.928,02 €La condanna paga in cifra unica il contagio e l'errore nel posizionamento del distanziatore da parte del medico operatore. Il giudice non separa le due voci, quindi questa cifra non è il prezzo della sola infezione.La condanna di 33.928,02 euro si compone di danno biologico permanente al 10% (21.230,00 euro, tabella Tribunale di Milano 2018), danno biologico temporaneo totale e parziale (10.290,00 euro: 5.880,00 per invalidita' temporanea totale, 2.940,00 per parziale al 50%, 1.470,00 per parziale al 25%) e spese mediche documentate (2.408,02 euro). Il giudice esclude la personalizzazione del danno e il danno esistenziale autonomo. Restano fuori dal risarcimento le spese di lite, liquidate a parte in 8.040,00 euro (786,00 di esborsi e 7.254,00 di compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA), che non sono risarcimento.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Cassino, sentenza n. 180/2020, depositata il 06/02/2020 e pubblicata il 13/02/2020, proc. n. 2098/2015 R.G. Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i nomi delle parti e dei difensori rimasti in chiaro. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.
Il principio affermato. Il rapporto fra paziente e casa di cura e' un autonomo contratto di spedalita' (art. 1218 c.c.): la responsabilita' della struttura e' diretta e non richiede l'accertamento della colpa del singolo sanitario. Il giudice ammette la prova del nesso causale anche senza la certezza assoluta sul momento esatto del contagio, ricavandola da una pluralita' di indizi concordanti tratti dalla CTU. Il consenso informato, si legge in sentenza, "non puo' essere valutato come scriminante" della condotta dei sanitari.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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