Caso documentato · HAI-363
Infezione contratta in ospedale a Roma, risarcimento di 230.565,80 € nel 2023
Nel 2023 è stato riconosciuto un risarcimento di 230.565,80 € per un caso di Infezione del sito chirurgico con successiva meningoencefalite secondaria da Staphylococcus epidermidis resistente alle penicilline (infezione nosocomiale), contratta in Reparto di neurochirurgia (chirurgia vertebrale lombare) in clinica privata. La condanna liquidata e' di 230.565,80 euro. E' composta da 177.203,37 euro per l'invalidita' permanente (25% attribuibile alla responsabilita' medica, ottenuto togliendo il 20% di invalidita' preesistente dal 45% attuale, secondo le tabelle del Tribunale di Roma del 2018), piu' 21.452,45 euro per l'inabilita' temporanea nei suoi tre gradi. La somma di 198.655,82 euro per il danno non patrimoniale viene aumentata del 15% per il danno morale, arrivando a 228.454,20 euro. Su questa base il giudice applica il calcolo per il lucro cessante da ritardato pagamento (semisomma fra il valore attuale e quello devalutato al 04/02/2014, con gli interessi legali fino alla sentenza), ottenendo l'importo finale di 230.565,80 euro. Restano fuori le spese di lite (7.997,00 euro oltre IVA, CPA e contributo unificato) e i compensi della consulenza tecnica d'ufficio, liquidati a parte e non contati come risarcimento.
La decisione è stata assunta dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione XIII Civile, primo grado (giudice unico, sentenza contestuale ex art. 281-sexies c.p.c.). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-363 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale Ordinario di Roma, Sezione XIII Civile, primo grado (giudice unico, sentenza contestuale ex art. 281-sexies c.p.c.)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 08/11/2023
- Città
- Roma
- Tipo di procedimento
- Causa civile di risarcimento danni da responsabilita' sanitaria, primo grado
- Infezione
- Infezione del sito chirurgico con successiva meningoencefalite secondaria da Staphylococcus epidermidis resistente alle penicilline (infezione nosocomiale)
- Categoria
- Stafilococco / MRSA
- Reparto o contesto
- Reparto di neurochirurgia (chirurgia vertebrale lombare) in clinica privata
- Risarcimento riconosciuto
- 230.565,80 €La condanna paga in cifra unica il contagio e la scelta chirurgica inadeguata nel primo intervento alla colonna. Il giudice non separa le due voci, quindi questa cifra non è il prezzo della sola infezione.La condanna liquidata e' di 230.565,80 euro. E' composta da 177.203,37 euro per l'invalidita' permanente (25% attribuibile alla responsabilita' medica, ottenuto togliendo il 20% di invalidita' preesistente dal 45% attuale, secondo le tabelle del Tribunale di Roma del 2018), piu' 21.452,45 euro per l'inabilita' temporanea nei suoi tre gradi. La somma di 198.655,82 euro per il danno non patrimoniale viene aumentata del 15% per il danno morale, arrivando a 228.454,20 euro. Su questa base il giudice applica il calcolo per il lucro cessante da ritardato pagamento (semisomma fra il valore attuale e quello devalutato al 04/02/2014, con gli interessi legali fino alla sentenza), ottenendo l'importo finale di 230.565,80 euro. Restano fuori le spese di lite (7.997,00 euro oltre IVA, CPA e contributo unificato) e i compensi della consulenza tecnica d'ufficio, liquidati a parte e non contati come risarcimento.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Roma, Sezione XIII Civile, sentenza n. 16070/2023, depositata e pubblicata il 08/11/2023, R.G. 17622/2020 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i nomi delle parti e dei difensori rimasti in chiaro. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.
Il principio affermato. La struttura sanitaria risponde ex artt. 1218 e 1228 c.c. della condotta dei sanitari di cui si avvale, anche non dipendenti, salvo che dimostri una devianza del sanitario "eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile". Non basta invocare la "complicanza" per liberarsi dalla responsabilita'. Il giudice richiama il principio per cui l'evento infettivo secondario si inserisce nella sequenza causale innescata dall'errore iniziale, secondo la massima "causa causae est causa causati".
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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