Caso documentato · HAI-362
Infezione contratta in ospedale a Roma, risarcimento di 255.000 € nel 2026
Nel 2026 è stato riconosciuto un risarcimento di 255.000 € per un caso di Infezione del sito chirurgico post cardiochirurgico da Staphylococcus aureus meticillino resistente (MRSA), con mediastinite e pericardite, evoluta in sepsi e decesso, contratta in Cardiochirurgia, degenza post operatoria dopo intervento di bypass aorto coronarico. Il totale di euro 255.000,00 e' il danno da perdita del rapporto parentale liquidato in via equitativa a cinque congiunti, cioe' euro 100.000,00 al coniuge convivente, euro 60.000,00 alla figlia convivente, euro 40.000,00 al figlio non convivente, euro 40.000,00 all'altra figlia non convivente, euro 15.000,00 al nipote. Restano fuori dal conteggio le spese di lite (euro 18.000,00 di compenso professionale oltre contributo unificato, spese generali al 15%, IVA e Cassa forense) e le spese di CTU, poste a carico della struttura convenuta ma non risarcimento. La domanda degli altri nipoti e' stata rigettata.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Roma, XIII sezione civile, giudice unico, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda 5 persone. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-362 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Roma, XIII sezione civile, giudice unico, primo grado
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 06/07/2026
- Città
- Roma
- Tipo di procedimento
- Giudizio civile ordinario di risarcimento danni per responsabilita' professionale sanitaria promosso dagli eredi della paziente deceduta, deciso con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dopo prova testimoniale e CTU medico legale
- Infezione
- Infezione del sito chirurgico post cardiochirurgico da Staphylococcus aureus meticillino resistente (MRSA), con mediastinite e pericardite, evoluta in sepsi e decesso
- Categoria
- Stafilococco / MRSA
- Reparto o contesto
- Cardiochirurgia, degenza post operatoria dopo intervento di bypass aorto coronarico
- Risarcimento riconosciuto
- 255.000 €Il totale di euro 255.000,00 e' il danno da perdita del rapporto parentale liquidato in via equitativa a cinque congiunti, cioe' euro 100.000,00 al coniuge convivente, euro 60.000,00 alla figlia convivente, euro 40.000,00 al figlio non convivente, euro 40.000,00 all'altra figlia non convivente, euro 15.000,00 al nipote. Restano fuori dal conteggio le spese di lite (euro 18.000,00 di compenso professionale oltre contributo unificato, spese generali al 15%, IVA e Cassa forense) e le spese di CTU, poste a carico della struttura convenuta ma non risarcimento. La domanda degli altri nipoti e' stata rigettata.
- Persone coinvolte
- 5
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Roma, sez. XIII civile, sentenza n. 10639/2026 del 06.07.2026 (pubbl. 07.07.2026), R.G. n. 556/2021 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i nomi delle parti e dei difensori rimasti in chiaro. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.
Il principio affermato. Il Tribunale applica il riparto dell'onere della prova per le infezioni nosocomiali. Il paziente prova il nesso causale col criterio del "piu' probabile che non" secondo i parametri temporale, topografico e clinico, mentre la struttura deve provare di aver adottato le cautele prescritte e i protocolli di prevenzione, non trattandosi di responsabilita' oggettiva. Il giudice osserva che, se la causa del danno resta ignota, le conseguenze ricadono sul creditore della prestazione; i protocolli anti infezione "risultano del tutto inutili" senza "il controllo quotidiano della loro effettiva applicazione pratica".
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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