Caso documentato · HAI-361
Infezione contratta in ospedale a Roma, risarcimento di 320.000 € nel 2024
Nel 2024 è stato riconosciuto un risarcimento di 320.000 € per un caso di Sepsi da Serratia Marcescens (batterio gram negativo), contratta in Terapia Intensiva neonatale, poi Terapia Subintensiva e di nuovo Terapia Intensiva cardiochirurgica, in un neonato con cardiopatia congenita in attesa dell'intervento correttivo. L'importo di 320.000,00 euro somma le due voci di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, liquidate in 160.000,00 euro per ciascuno dei due genitori del neonato deceduto (il dispositivo riporta la cifra con un refuso, 160.000.000, ma la motivazione la fissa in modo esplicito in 160.000,00 euro a testa). La Corte esclude il risarcimento per il fratello minore e per i nonni, per mancanza di un legame affettivo attuale con il neonato. Esclude anche il danno iure hereditario perche' il breve periodo di sopravvivenza non ha permesso la percezione della sofferenza. Restano fuori dalla cifra le spese di lite di entrambi i gradi, liquidate a parte in favore della parte appellante (15.000,00 euro di compensi e 545,00 euro di esborsi per il primo grado, 11.000,00 euro di compensi e 804,00 euro per il grado di appello, oltre spese generali, IVA e CPA). Restano fuori anche gli interessi legali con la rivalutazione monetaria, dovuti dalla data del decesso al saldo ma non quantificati in cifra nel testo.
La decisione è stata assunta dalla Corte di Appello di Roma, Sezione V Civile, giudizio di appello. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda 2 persone. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-361 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Corte di Appello di Roma, Sezione V Civile, giudizio di appello
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 06/06/2024
- Città
- Roma
- Tipo di procedimento
- Appello civile in materia di responsabilita' sanitaria da infezione nosocomiale, promosso dai congiunti del neonato deceduto contro la sentenza di rigetto del Tribunale di Roma
- Infezione
- Sepsi da Serratia Marcescens (batterio gram negativo)
- Categoria
- Sepsi / shock settico
- Reparto o contesto
- Terapia Intensiva neonatale, poi Terapia Subintensiva e di nuovo Terapia Intensiva cardiochirurgica, in un neonato con cardiopatia congenita in attesa dell'intervento correttivo
- Risarcimento riconosciuto
- 320.000 €L'importo di 320.000,00 euro somma le due voci di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, liquidate in 160.000,00 euro per ciascuno dei due genitori del neonato deceduto (il dispositivo riporta la cifra con un refuso, 160.000.000, ma la motivazione la fissa in modo esplicito in 160.000,00 euro a testa). La Corte esclude il risarcimento per il fratello minore e per i nonni, per mancanza di un legame affettivo attuale con il neonato. Esclude anche il danno iure hereditario perche' il breve periodo di sopravvivenza non ha permesso la percezione della sofferenza. Restano fuori dalla cifra le spese di lite di entrambi i gradi, liquidate a parte in favore della parte appellante (15.000,00 euro di compensi e 545,00 euro di esborsi per il primo grado, 11.000,00 euro di compensi e 804,00 euro per il grado di appello, oltre spese generali, IVA e CPA). Restano fuori anche gli interessi legali con la rivalutazione monetaria, dovuti dalla data del decesso al saldo ma non quantificati in cifra nel testo.
- Persone coinvolte
- 2
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Corte di Appello di Roma, Sezione V Civile, sentenza n. 4031/2024, R.G. n. 3284/2018, decisione in camera di consiglio del 30/05/2024, deposito minuta 05/06/2024, pubblicazione 06/06/2024, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 6375/2018 del 27/03/2018 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i nomi delle parti e dei difensori rimasti in chiaro. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.
Il principio affermato. In tema di infezioni nosocomiali, provata dal paziente la contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero, la responsabilita' della struttura sanitaria «non ha natura oggettiva», ma impone alla struttura la prova liberatoria di avere applicato in concreto, reparto per reparto, i protocolli di prevenzione (Cass. ord. 16900/2023). Nel caso la Corte accerta che l'ospedale «ha... provato di aver predisposto protocolli... ma nessuna prova ha dato... di averli applicati nel caso concreto».
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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