Caso documentato · HAI-358
Infezione contratta in ospedale a Roma, risarcimento di 526.316 € nel 2026
Nel 2026 è stato riconosciuto un risarcimento di 526.316 € per un caso di Infezione da Clostridium difficile con pancolite pseudomembranosa, seguita da infezioni opportunistiche da Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii e miceti, contratta in Reparto di cardiochirurgia, per intervento di sostituzione della valvola mitralica; decorso successivo in terapia intensiva e chirurgia generale per le complicanze infettive. Il risarcimento condannato si compone di due voci: 80.462 euro di danno non patrimoniale iure hereditatis (danno terminale e danno catastrofale da lucida agonia, liquidato secondo le Tabelle di Milano 2024), ripartito tra gli eredi; e 445.854 euro di danno da perdita del rapporto parentale delle due figlie della paziente, una vivente e una deceduta nel corso del giudizio e sostituita dai propri eredi, liquidato secondo il sistema a punti delle stesse tabelle. Il totale condannato e' di 526.316 euro, con i soli interessi legali dalla data della sentenza al saldo (rigettata la richiesta di interessi compensativi per il periodo anteriore). Restano fuori dal conto le spese di lite di primo grado (14.103 euro) e di appello (16.747 euro) oltre accessori. Resta fuori anche la spesa di consulenza tecnica, poste a carico della struttura ma non risarcimento. E' stata respinta la domanda di risarcimento iure proprio dei due nipoti della paziente per la perdita del rapporto con la nonna.
La decisione è stata assunta dalla Corte di Appello di Roma, sezione sesta civile, grado di appello. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Il caso riguarda una struttura pubblica di Roma.
Il caso riguarda 3 persone. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-358 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Corte di Appello di Roma, sezione sesta civile, grado di appello
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 11/06/2026
- Città
- Roma
- Tipo di procedimento
- Civile, responsabilita' sanitaria contrattuale. Appello contro la sentenza di primo grado che aveva respinto integralmente la domanda di risarcimento.
- Infezione
- Infezione da Clostridium difficile con pancolite pseudomembranosa, seguita da infezioni opportunistiche da Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii e miceti
- Categoria
- Clostridium difficile
- Reparto o contesto
- Reparto di cardiochirurgia, per intervento di sostituzione della valvola mitralica; decorso successivo in terapia intensiva e chirurgia generale per le complicanze infettive
- Risarcimento riconosciuto
- 526.316 €Il risarcimento condannato si compone di due voci: 80.462 euro di danno non patrimoniale iure hereditatis (danno terminale e danno catastrofale da lucida agonia, liquidato secondo le Tabelle di Milano 2024), ripartito tra gli eredi; e 445.854 euro di danno da perdita del rapporto parentale delle due figlie della paziente, una vivente e una deceduta nel corso del giudizio e sostituita dai propri eredi, liquidato secondo il sistema a punti delle stesse tabelle. Il totale condannato e' di 526.316 euro, con i soli interessi legali dalla data della sentenza al saldo (rigettata la richiesta di interessi compensativi per il periodo anteriore). Restano fuori dal conto le spese di lite di primo grado (14.103 euro) e di appello (16.747 euro) oltre accessori. Resta fuori anche la spesa di consulenza tecnica, poste a carico della struttura ma non risarcimento. E' stata respinta la domanda di risarcimento iure proprio dei due nipoti della paziente per la perdita del rapporto con la nonna.
- Persone coinvolte
- 3
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Corte di Appello di Roma, sezione sesta civile, sentenza n. 4997/2026, pubblicata l'11/06/2026, causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1924/2021, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 12701/2020 del 22/09/2020 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i nomi delle parti e dei difensori rimasti in chiaro. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.
Il principio affermato. Una volta che il paziente ha fornito, anche in via presuntiva, la prova della verosimile contrazione dell'infezione in ospedale, spetta alla struttura dimostrare in modo puntuale la concreta adozione di protocolli di prevenzione e sorveglianza pertinenti a quello specifico rischio infettivo, non bastando una documentazione generica sulla sanificazione degli ambienti (Cass. n. 16900/2023). Il nesso causale tra la carenza organizzativa e l'evento morte va accertato secondo la regola del "piu' probabile che non".
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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