Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-356

Infezione contratta in ospedale a Latina, risarcimento di 610.532,72 € nel 2023

Nel 2023 è stato riconosciuto un risarcimento di 610.532,72 € per un caso di Infezione del sito chirurgico da Staphylococcus aureus meticillino-resistente (MRSA) dopo osteosintesi di frattura di polso, complicata da endocardite infettiva della valvola mitrale. La somma di 610.532,72 euro, condannata a carico della casa di cura a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, è così composta secondo i conteggi del giudice, cioè punto tabellare di invalidità (61 anni) di 7.954,20 euro e diaria giornaliera di 123,50 euro; invalidità permanente al 66 per cento per 524.977,20 euro, devalutata alla data di fine dell'inabilità temporanea a 454.133,22 euro; inabilità temporanea totale di 180 giorni per 22.230,00 euro; inabilità temporanea parziale di 120 giorni per 7.410,00 euro; totale di 554.617,20 euro, devalutato alla data della lesione a 527.444,47 euro; rivalutazione monetaria di 60.467,34 euro; interessi legali sul capitale rivalutato di 22.620,24 euro. Resta fuori la domanda di danno patrimoniale per le spese mediche future, respinta perché non provata e a carico del servizio sanitario nazionale. La struttura è stata condannata separatamente a rimborsare al ricorrente le spese di consulenza tecnica d'ufficio già liquidate nell'accertamento tecnico preventivo e a pagare le spese di lite di entrambi i procedimenti (1.722,00 euro di compensi e 286,00 euro di esborsi per l'accertamento tecnico preventivo, 29.193,00 euro di compensi e 286,00 euro di esborsi per il giudizio di merito, oltre spese generali, IVA e cassa forense), voci che restano fuori dal risarcimento del danno.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Latina, sezione II civile, giudice monocratico, primo grado (ordinanza ex art. 702-bis c.p.c., R.G. 2243/2021). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-356 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Latina, sezione II civile, giudice monocratico, primo grado (ordinanza ex art. 702-bis c.p.c., R.G. 2243/2021)
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
14/02/2023
Città
LatinaÈ la sede del tribunale che ha giudicato in primo grado. Il provvedimento non dice in quale comune si trovi la struttura sanitaria.
Tipo di procedimento
Procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. per risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, R.G. 2243/2021, preceduto da accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c., R.G. 851/2020; struttura sanitaria resistente rimasta contumace
Infezione
Infezione del sito chirurgico da Staphylococcus aureus meticillino-resistente (MRSA) dopo osteosintesi di frattura di polso, complicata da endocardite infettiva della valvola mitrale
Categoria
Stafilococco / MRSA
Reparto o contesto
Reparto non specificato nella fonte (intervento di osteosintesi eseguito in una casa di cura; la complicanza infettiva e' poi stata trattata in ortopedia e traumatologia e in terapia intensiva cardiochirurgica di un policlinico di Roma)
Risarcimento riconosciuto
610.532,72 €La somma di 610.532,72 euro, condannata a carico della casa di cura a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, è così composta secondo i conteggi del giudice, cioè punto tabellare di invalidità (61 anni) di 7.954,20 euro e diaria giornaliera di 123,50 euro; invalidità permanente al 66 per cento per 524.977,20 euro, devalutata alla data di fine dell'inabilità temporanea a 454.133,22 euro; inabilità temporanea totale di 180 giorni per 22.230,00 euro; inabilità temporanea parziale di 120 giorni per 7.410,00 euro; totale di 554.617,20 euro, devalutato alla data della lesione a 527.444,47 euro; rivalutazione monetaria di 60.467,34 euro; interessi legali sul capitale rivalutato di 22.620,24 euro. Resta fuori la domanda di danno patrimoniale per le spese mediche future, respinta perché non provata e a carico del servizio sanitario nazionale. La struttura è stata condannata separatamente a rimborsare al ricorrente le spese di consulenza tecnica d'ufficio già liquidate nell'accertamento tecnico preventivo e a pagare le spese di lite di entrambi i procedimenti (1.722,00 euro di compensi e 286,00 euro di esborsi per l'accertamento tecnico preventivo, 29.193,00 euro di compensi e 286,00 euro di esborsi per il giudizio di merito, oltre spese generali, IVA e cassa forense), voci che restano fuori dal risarcimento del danno.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Latina, sezione II civile, ordinanza ex art. 702-bis c.p.c., R.G. 2243/2021, depositata e pubblicata il 14/02/2023 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i nomi delle parti e dei difensori rimasti in chiaro. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.

Il principio affermato. In tema di responsabilità sanitaria contrattuale ex art. 1218 c.c., spetta al paziente provare il nesso causale fra l'aggravamento della patologia e la condotta dei sanitari, mentre spetta alla struttura provare la causa non imputabile. Il giudice ha attribuito alla consulenza tecnica d'ufficio valore di prova percipiente e ha applicato la regola del più probabile che non, osservando che 'la brevità del periodo di incubazione dell'infezione è comprovante di una contaminazione dei tessuti nel momento dell'intervento'.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

Altri casi documentati

Tutte le sentenze documentate · La mappa dei casi · Le regole con cui i casi vengono giudicati