Caso documentato · HAI-355
Infezione contratta in ospedale a Roma, risarcimento di 676.462,96 € nel 2021
Nel 2021 è stato riconosciuto un risarcimento di 676.462,96 € per un caso di infezioni multiple del sito chirurgico sternale e mediastinico dopo intervento di bypass aortocoronarico, con sepsi ricorrenti fino allo shock settico, contratta in cardiochirurgia (bypass aortocoronarico e successiva resintesi sternale), poi reparto internistico per cirrosi epatica scompensata con ascite refrattaria e posizionamento di drenaggio. Il totale di 676.462,96 euro si compone delle somme liquidate a quattro congiunti. Al primo figlio spettano 199.081,39 euro (164.752,56 di danno da perdita del rapporto parentale, una quota del danno iure hereditatis e 9.396,00 di lucro cessante equitativo). Alla figlia e al secondo figlio spettano 191.863,3 euro ciascuno (157.887,87 di danno da perdita del rapporto parentale, la stessa quota di danno iure hereditatis e 9.042,6 di lucro cessante ciascuno). Al nipote minore spettano 93.654,97 euro (89.240,97 di danno da perdita del rapporto parentale e 4.414,00 di lucro cessante). Il danno iure hereditatis complessivo (danno tanatologico biologico di 19.355,00 euro piu' danno morale da sofferenza di 87.500,00 euro, in totale 106.855,00 euro) e' stato ridotto del 30% per le comorbilita' della paziente e ripartito in tre quote uguali di 24.932,83 euro fra i tre figli eredi. Anche il danno da perdita del rapporto parentale e' stato ridotto del 30% per lo stesso motivo. Restano fuori dalla cifra sopra indicata, perche' non sono risarcimento, le spese di lite (15.000,00 euro di compensi e 550,00 euro di spese vive), le spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo (5.000,00 euro) e le spese di CTU, tutte poste a carico della struttura convenuta ma liquidate separatamente.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Roma, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda 4 persone. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-355 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Roma, primo grado
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 21/04/2021
- Città
- RomaÈ la sede del tribunale che ha giudicato in primo grado. Il provvedimento non dice in quale comune si trovi la struttura sanitaria.
- Tipo di procedimento
- causa civile di risarcimento danni da responsabilita' sanitaria, iniziata con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e convertita in rito ordinario dopo un procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c.
- Infezione
- infezioni multiple del sito chirurgico sternale e mediastinico dopo intervento di bypass aortocoronarico, con sepsi ricorrenti fino allo shock settico
- Categoria
- Sepsi / shock settico
- Reparto o contesto
- cardiochirurgia (bypass aortocoronarico e successiva resintesi sternale), poi reparto internistico per cirrosi epatica scompensata con ascite refrattaria e posizionamento di drenaggio
- Risarcimento riconosciuto
- 676.462,96 €Il totale di 676.462,96 euro si compone delle somme liquidate a quattro congiunti. Al primo figlio spettano 199.081,39 euro (164.752,56 di danno da perdita del rapporto parentale, una quota del danno iure hereditatis e 9.396,00 di lucro cessante equitativo). Alla figlia e al secondo figlio spettano 191.863,3 euro ciascuno (157.887,87 di danno da perdita del rapporto parentale, la stessa quota di danno iure hereditatis e 9.042,6 di lucro cessante ciascuno). Al nipote minore spettano 93.654,97 euro (89.240,97 di danno da perdita del rapporto parentale e 4.414,00 di lucro cessante). Il danno iure hereditatis complessivo (danno tanatologico biologico di 19.355,00 euro piu' danno morale da sofferenza di 87.500,00 euro, in totale 106.855,00 euro) e' stato ridotto del 30% per le comorbilita' della paziente e ripartito in tre quote uguali di 24.932,83 euro fra i tre figli eredi. Anche il danno da perdita del rapporto parentale e' stato ridotto del 30% per lo stesso motivo. Restano fuori dalla cifra sopra indicata, perche' non sono risarcimento, le spese di lite (15.000,00 euro di compensi e 550,00 euro di spese vive), le spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo (5.000,00 euro) e le spese di CTU, tutte poste a carico della struttura convenuta ma liquidate separatamente.
- Persone coinvolte
- 4
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Roma, sentenza n. 6845/2021, depositata e pubblicata il 21/04/2021, proc. n. 79899/2018 R.G. Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i nomi delle parti e dei difensori rimasti in chiaro. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.
Il principio affermato. Accertata l'origine nosocomiale del germe in base ai criteri cronologico, topografico e del tipo di batterio, spetta alla struttura provare di avere adottato tutte le misure di prevenzione del rischio infettivo. Non basta allegare protocolli generali, occorre dimostrarne l'applicazione concreta con registri di sanificazione, controlli e formazione del personale. In assenza di questa prova il giudice ritiene che sia "piu' probabile che non" che le infezioni siano insorte "a causa delle omissioni igieniche della struttura piuttosto che per fattori imprevedibili ascrivibili al novero delle complicanze".
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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