Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-354

Infezione contratta in ospedale a Roma, risarcimento di 690.568 € nel 2017

Nel 2017 è stato riconosciuto un risarcimento di 690.568 € per un caso di infezione nosocomiale polimicrobica post chirurgica (mediastinite e deiscenza della ferita sternale, con shock settico fatale), contratta in cardiochirurgia e nefrologia/dialisi, in due cliniche private. Il risarcimento complessivo di 690.568,00 euro si compone del danno da perdita del rapporto parentale, liquidato secondo le tabelle del Tribunale di Roma (valore del punto 9.434,00 euro per il 2016): 264.152,00 euro al marito (28 punti per relazione di coniuge, eta' di entrambi e convivenza), 226.416,00 euro al figlio convivente (24 punti per relazione di filiazione, sua eta' ed eta' della vittima) e 200.000,00 euro alla figlia non convivente (24 punti, ridotti per l'assenza di convivenza). Il giudice esclude il danno patrimoniale per mancanza di prova. Sugli importi sono dovuti gli interessi legali dalla sentenza al saldo. Restano fuori le spese processuali, liquidate a parte in 1.500,00 euro di esborsi, 1.200,00 euro oltre IVA per la CTU medico legale e 10.000,00 euro di compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e cassa forense.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Roma, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda 3 persone. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-354 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Roma, primo grado
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
27/01/2017
Città
Roma
Tipo di procedimento
causa civile di risarcimento del danno da responsabilita' sanitaria per decesso del paziente, promossa dagli eredi contro due case di cura convenute in solido
Infezione
infezione nosocomiale polimicrobica post chirurgica (mediastinite e deiscenza della ferita sternale, con shock settico fatale)
Categoria
Sepsi / shock settico
Reparto o contesto
cardiochirurgia e nefrologia/dialisi, in due cliniche private
Risarcimento riconosciuto
690.568 €Il risarcimento complessivo di 690.568,00 euro si compone del danno da perdita del rapporto parentale, liquidato secondo le tabelle del Tribunale di Roma (valore del punto 9.434,00 euro per il 2016): 264.152,00 euro al marito (28 punti per relazione di coniuge, eta' di entrambi e convivenza), 226.416,00 euro al figlio convivente (24 punti per relazione di filiazione, sua eta' ed eta' della vittima) e 200.000,00 euro alla figlia non convivente (24 punti, ridotti per l'assenza di convivenza). Il giudice esclude il danno patrimoniale per mancanza di prova. Sugli importi sono dovuti gli interessi legali dalla sentenza al saldo. Restano fuori le spese processuali, liquidate a parte in 1.500,00 euro di esborsi, 1.200,00 euro oltre IVA per la CTU medico legale e 10.000,00 euro di compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e cassa forense.
Persone coinvolte
3

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Roma, sentenza n. 1711/2017, depositata il 27/01/2017 e pubblicata il 31/01/2017, proc. n. 30017/2013 R.G. Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i nomi delle parti e dei difensori rimasti in chiaro. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.

Il principio affermato. Il rapporto fra paziente e casa di cura nasce da un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi verso i terzi. Il paziente deve provare la conclusione del rapporto e allegare l'inadempimento, mentre spetta alla struttura provare che l'inadempimento non vi e' stato o che non e' stato causa del danno. Il nesso causale si accerta secondo il criterio della "preponderanza dell'evidenza" o "del piu' probabile che non". Il giudice precisa che "l'allegazione, ma anche la stessa dimostrazione, di osservare i piu' avanzati protocolli di igiene in ambiente ospedaliero non e' sufficiente", dovendosi provare che nel caso concreto le cautele indicate siano state davvero osservate.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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