Caso documentato · HAI-353
Infezione contratta in ospedale a Roma, risarcimento di 715.471,80 € nel 2020
Nel 2020 è stato riconosciuto un risarcimento di 715.471,80 € per un caso di Mediastinite settica da infezione della ferita chirurgica dopo sternotomia, con isolamento di Staphylococcus aureus meticillino resistente (MRSA), esitata in shock settico e decesso, contratta in Cardiochirurgia (intervento di sostituzione della valvola aortica con bioprotesi, plastica mitralica e bypass aorto-coronarico), con trasferimento a cinque giorni dall'intervento presso una casa di cura privata per la riabilitazione cardiorespiratoria. Il totale di euro 715.471,80 e' liquidato in favore di sette persone (la moglie superstite, tre figli viventi e tre eredi di una figlia deceduta nel corso del giudizio) per la morte del congiunto. Si compone di euro 177.687,90 alla moglie; euro 134.446,30 cadauno ai tre figli viventi, per un totale di euro 403.338,90; euro 44.815,00 cadauno ai tre eredi della figlia deceduta in corso di causa, quota del suo diritto, per un totale di euro 134.445,00. Ogni quota somma il danno iure hereditatis trasmesso dal defunto (danno biologico terminale e danno da lucida agonia, complessivamente euro 104.645,20, ripartito per legge fra i suoi eredi) e il danno iure proprio da perdita del rapporto parentale, ridotto del 50% per le comorbilita' del paziente. Il tutto e' devalutato alla data del fatto e poi rivalutato con gli interessi legali fino alla sentenza. Restano fuori dal conteggio le spese di lite (euro 36.145,20 oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario, piu' euro 545,00 di esborsi) e le spese di CTU, poste a carico dei convenuti ma non costituiscono risarcimento. Le somme sono dovute in solido dalle due strutture, con riparto interno di un terzo e due terzi; la compagnia assicuratrice della seconda struttura deve manlevarla, dedotta una franchigia di euro 75.000,00.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Roma, XIII sezione civile, giudice unico, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Il caso riguarda una struttura pubblica di Roma.
Il caso riguarda 7 persone. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-353 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Roma, XIII sezione civile, giudice unico, primo grado
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 28/12/2020
- Città
- Roma
- Tipo di procedimento
- Giudizio civile ordinario di risarcimento danni, con chiamata in causa di una seconda struttura sanitaria e chiamata in garanzia della compagnia assicuratrice; preceduto da un procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., rigettato con compensazione delle spese; deciso all'esito di CTU e prova testimoniale
- Infezione
- Mediastinite settica da infezione della ferita chirurgica dopo sternotomia, con isolamento di Staphylococcus aureus meticillino resistente (MRSA), esitata in shock settico e decesso
- Categoria
- Stafilococco / MRSA
- Reparto o contesto
- Cardiochirurgia (intervento di sostituzione della valvola aortica con bioprotesi, plastica mitralica e bypass aorto-coronarico), con trasferimento a cinque giorni dall'intervento presso una casa di cura privata per la riabilitazione cardiorespiratoria
- Risarcimento riconosciuto
- 715.471,80 €Il totale di euro 715.471,80 e' liquidato in favore di sette persone (la moglie superstite, tre figli viventi e tre eredi di una figlia deceduta nel corso del giudizio) per la morte del congiunto. Si compone di euro 177.687,90 alla moglie; euro 134.446,30 cadauno ai tre figli viventi, per un totale di euro 403.338,90; euro 44.815,00 cadauno ai tre eredi della figlia deceduta in corso di causa, quota del suo diritto, per un totale di euro 134.445,00. Ogni quota somma il danno iure hereditatis trasmesso dal defunto (danno biologico terminale e danno da lucida agonia, complessivamente euro 104.645,20, ripartito per legge fra i suoi eredi) e il danno iure proprio da perdita del rapporto parentale, ridotto del 50% per le comorbilita' del paziente. Il tutto e' devalutato alla data del fatto e poi rivalutato con gli interessi legali fino alla sentenza. Restano fuori dal conteggio le spese di lite (euro 36.145,20 oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario, piu' euro 545,00 di esborsi) e le spese di CTU, poste a carico dei convenuti ma non costituiscono risarcimento. Le somme sono dovute in solido dalle due strutture, con riparto interno di un terzo e due terzi; la compagnia assicuratrice della seconda struttura deve manlevarla, dedotta una franchigia di euro 75.000,00.
- Persone coinvolte
- 7
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Roma, sez. XIII civile, sentenza n. 18649/2020 del 28.12.2020, R.G. n. 9942/2017 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i nomi delle parti e dei difensori rimasti in chiaro. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.
Il principio affermato. Il giudice applica il criterio del "piu' probabile che non" per accertare il nesso causale fra le condotte omissive dei sanitari e la complicanza infettiva, chiarendo che, in presenza di comorbilita' naturali concorrenti, "anche una percentuale di incidenza minima e' sufficiente per ritenere la responsabilita' del danneggiante" purche' sia individuato un nesso causale con l'evento. Richiama inoltre il principio secondo cui, se la causa del danno resta ignota, il rischio della prova ricade sul paziente: "ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata".
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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