Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-351

Infezione contratta in ospedale a Roma, risarcimento di 913.517,96 € nel 2022

Nel 2022 è stato riconosciuto un risarcimento di 913.517,96 € per un caso di infezione nosocomiale neonatale (sepsi e meningite con ascessi cerebrali multipli da Serratia Marcescens), contratta in dipartimento materno infantile, terapia intensiva e subintensiva neonatale, patologia neonatale. Il risarcimento complessivo di 913.517,96 euro si compone di: 773.517,96 euro riconosciuti al minore (invalidita' temporanea totale di 120 giorni per 13.272,00 euro, invalidita' temporanea parziale al 50 per cento di 120 giorni per 6.636,00 euro, danno biologico permanente al 50 per cento per 368.584,82 euro, personalizzazione del 35 per cento per 129.004,40 euro, danno da perdita futura della capacita' lavorativa per 256.020,74 euro) e 140.000,00 euro di danno non patrimoniale riconosciuto ai due genitori in proprio (70.000,00 euro ciascuno), oltre al danno da ritardato pagamento e agli interessi legali dalla decisione al saldo, calcolati con i criteri indicati ma non quantificati in una cifra fissa. Restano fuori le spese di lite, liquidate a parte in 22.000,00 euro di compenso e 750,00 euro di spese, oltre rimborso forfettario, IVA e cassa forense, comprensive anche del procedimento di accertamento tecnico preventivo.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Roma, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Il caso riguarda una struttura pubblica di Roma.

Il caso riguarda 3 persone. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-351 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Roma, primo grado
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
11/11/2022
Città
Roma
Tipo di procedimento
ricorso ex art. 702-bis c.p.c. (mutato in rito ordinario) per risarcimento del danno da responsabilita' medica, preceduto da accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c.
Infezione
infezione nosocomiale neonatale (sepsi e meningite con ascessi cerebrali multipli da Serratia Marcescens)
Categoria
Sepsi / shock settico
Reparto o contesto
dipartimento materno infantile, terapia intensiva e subintensiva neonatale, patologia neonatale
Risarcimento riconosciuto
913.517,96 €Il risarcimento complessivo di 913.517,96 euro si compone di: 773.517,96 euro riconosciuti al minore (invalidita' temporanea totale di 120 giorni per 13.272,00 euro, invalidita' temporanea parziale al 50 per cento di 120 giorni per 6.636,00 euro, danno biologico permanente al 50 per cento per 368.584,82 euro, personalizzazione del 35 per cento per 129.004,40 euro, danno da perdita futura della capacita' lavorativa per 256.020,74 euro) e 140.000,00 euro di danno non patrimoniale riconosciuto ai due genitori in proprio (70.000,00 euro ciascuno), oltre al danno da ritardato pagamento e agli interessi legali dalla decisione al saldo, calcolati con i criteri indicati ma non quantificati in una cifra fissa. Restano fuori le spese di lite, liquidate a parte in 22.000,00 euro di compenso e 750,00 euro di spese, oltre rimborso forfettario, IVA e cassa forense, comprensive anche del procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Persone coinvolte
3

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Roma, sentenza n. 16846/2022, depositata il 11/11/2022 e pubblicata il 15/11/2022, proc. n. 15862/2019 R.G. Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i nomi delle parti e dei difensori rimasti in chiaro. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.

Il principio affermato. Il contratto di spedalita' concluso dalla gestante spiega effetti protettivi anche verso il nascituro e il padre, che restano cosi' legittimati ad agire ex art. 1218 c.c. Spetta alla struttura provare il proprio esatto adempimento, non bastando allegare una generica diligenza. Il nesso causale fra la carente prevenzione e l'infezione e' stato ritenuto sussistente in base al criterio del "piu' probabile che non", non essendo richiesta in sede civile la certezza "oltre ogni ragionevole dubbio".

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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