Caso documentato · HAI-350
Infezione contratta in ospedale a Roma, risarcimento di 1.008.640,01 € nel 2026
Nel 2026 è stato riconosciuto un risarcimento di 1.008.640,01 € per un caso di sepsi da infezione nosocomiale polimicrobica post-operatoria (sito chirurgico, catetere venoso centrale, vie respiratorie), contratta in Reparto di Chirurgia generale, con successivo trasferimento in Terapia Intensiva. La cifra somma quattro condanne distinte a favore dei familiari della paziente deceduta. Ognuno riceve una quota di danno iure hereditatis (danno biologico terminale, liquidato in 70.000 euro totali e diviso secondo le quote ereditarie) più una quota di danno da perdita del rapporto parentale iure proprio, liquidata con le Tabelle di Milano. Il marito riceve 273.637,33 euro. La figlia riceve 250.215,56 euro. Ciascuno dei due figli riceve 242.393,56 euro. Restano fuori dal totale le spese di lite, compensate tra le parti per il primo e il secondo grado. Restano fuori anche i 10.313 euro che gli appellanti devono pagare al chirurgo terzo chiamato, un costo a loro carico, non un risarcimento a loro favore. Restano fuori il contributo unificato dovuto dagli appellanti soccombenti verso il chirurgo e le domande dei nipoti della paziente, respinte dalla Corte. Non è riconosciuta la rivalutazione monetaria. Non sono riconosciuti gli interessi compensativi. Sono riconosciuti solo gli interessi legali dalla data della sentenza fino al saldo.
La decisione è stata assunta dalla Corte di Appello di Roma, Sezione VI civile (grado di appello). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda 4 persone. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-350 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Corte di Appello di Roma, Sezione VI civile (grado di appello)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 27/05/2026
- Città
- Roma
- Tipo di procedimento
- Appello civile, rito ordinario, deciso con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dopo discussione orale
- Infezione
- sepsi da infezione nosocomiale polimicrobica post-operatoria (sito chirurgico, catetere venoso centrale, vie respiratorie)
- Categoria
- Sepsi / shock settico
- Reparto o contesto
- Reparto di Chirurgia generale, con successivo trasferimento in Terapia Intensiva
- Risarcimento riconosciuto
- 1.008.640,01 €La cifra somma quattro condanne distinte a favore dei familiari della paziente deceduta. Ognuno riceve una quota di danno iure hereditatis (danno biologico terminale, liquidato in 70.000 euro totali e diviso secondo le quote ereditarie) più una quota di danno da perdita del rapporto parentale iure proprio, liquidata con le Tabelle di Milano. Il marito riceve 273.637,33 euro. La figlia riceve 250.215,56 euro. Ciascuno dei due figli riceve 242.393,56 euro. Restano fuori dal totale le spese di lite, compensate tra le parti per il primo e il secondo grado. Restano fuori anche i 10.313 euro che gli appellanti devono pagare al chirurgo terzo chiamato, un costo a loro carico, non un risarcimento a loro favore. Restano fuori il contributo unificato dovuto dagli appellanti soccombenti verso il chirurgo e le domande dei nipoti della paziente, respinte dalla Corte. Non è riconosciuta la rivalutazione monetaria. Non sono riconosciuti gli interessi compensativi. Sono riconosciuti solo gli interessi legali dalla data della sentenza fino al saldo.
- Persone coinvolte
- 4
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Corte di Appello di Roma, Sezione VI civile, sentenza n. 4425/2026 del 27/05/2026, R.G. n. 5441/2021 (in riforma parziale della sentenza del Tribunale di Roma n. 12334/2021 del 19/07/2021, R.G. n. 83991/2015) Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i nomi delle parti e dei difensori rimasti in chiaro. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.
Il principio affermato. La causa petendi non cambia se muta solo la qualificazione tecnica della colpa medica emersa dalla CTU. La Cassazione, citata dalla Corte, esclude che le prime allegazioni dell'attore abbiano "portata preclusiva" rispetto a profili di responsabilità diversi, accertabili solo con l'aiuto di un consulente. Sull'onere della prova vale il principio per cui il paziente prova il contratto e l'aggravamento della patologia, mentre spetta alla struttura provare la diligenza o l'evento imprevisto e imprevedibile.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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