Caso documentato · HAI-348
Infezione contratta in ospedale a Tivoli, risarcimento di 1.743.380,20 € nel 2023
Nel 2023 è stato riconosciuto un risarcimento di 1.743.380,20 € per un caso di Polmonite da Legionella evoluta in shock settico, contratta in Degenza ospedaliera ordinaria, reparto non specificato nel provvedimento. Il totale di 1.743.380,20 euro e' composto da: 137.965,00 euro a testa per ciascuno dei 6 figli del deceduto (827.790,00 euro complessivi), 56.986,80 euro a testa per ciascuno dei 14 nipoti (797.815,20 euro complessivi) e 117.775,00 euro per il coniuge superstite, tutte cifre gia' rivalutate secondo le tabelle di Milano del 2022. Sono dovuti inoltre gli interessi legali dalla data del decesso, non quantificati in sentenza con una cifra unica. Restano fuori dal conto le domande di danno morale e biologico terminale iure hereditatis, rigettate, le spese di lite (518,00 euro di esborsi e 10.860,00 euro di compensi, oltre IVA, CPA e spese generali) e le spese di CTU, poste a carico della struttura convenuta ma non risarcimento.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Tivoli, giudice unico, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda 21 persone. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-348 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Tivoli, giudice unico, primo grado
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 14/03/2023
- Città
- TivoliÈ la sede del tribunale che ha giudicato in primo grado. Il provvedimento non dice in quale comune si trovi la struttura sanitaria.
- Tipo di procedimento
- Giudizio ordinario di cognizione per responsabilita' contrattuale (inadempimento del contratto di spedalita'), promosso dagli eredi del paziente deceduto contro la struttura sanitaria, con chiamata in causa di un secondo ente sanitario poi escluso da responsabilita'; istruito con prova testimoniale e CTU medico legale
- Infezione
- Polmonite da Legionella evoluta in shock settico
- Categoria
- Sepsi / shock settico
- Reparto o contesto
- Degenza ospedaliera ordinaria, reparto non specificato nel provvedimento
- Risarcimento riconosciuto
- 1.743.380,20 €Il totale di 1.743.380,20 euro e' composto da: 137.965,00 euro a testa per ciascuno dei 6 figli del deceduto (827.790,00 euro complessivi), 56.986,80 euro a testa per ciascuno dei 14 nipoti (797.815,20 euro complessivi) e 117.775,00 euro per il coniuge superstite, tutte cifre gia' rivalutate secondo le tabelle di Milano del 2022. Sono dovuti inoltre gli interessi legali dalla data del decesso, non quantificati in sentenza con una cifra unica. Restano fuori dal conto le domande di danno morale e biologico terminale iure hereditatis, rigettate, le spese di lite (518,00 euro di esborsi e 10.860,00 euro di compensi, oltre IVA, CPA e spese generali) e le spese di CTU, poste a carico della struttura convenuta ma non risarcimento.
- Persone coinvolte
- 21
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Tivoli, sentenza n. 298/2023, decisa il 04/02/2023 e depositata il 14/03/2023, R.G. n. 1035/2018 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i nomi delle parti e dei difensori rimasti in chiaro. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.
Il principio affermato. Il giudice afferma che "costituisce precipuo dovere di ogni struttura sanitaria quella di garantire la perfetta sterilita' degli ambienti in cui sono ricoverati i pazienti" e che "la circostanza dell'aver il paziente contratto la suddetta infezione durante il periodo di ricovero costituisce in se' un profilo di inadempimento della struttura". Il nesso causale tra infezione e decesso e' ritenuto provato secondo il criterio del "piu' probabile che non", anche in presenza di patologie pregresse del paziente, quando queste non sono tali da escludere che l'evento morte non si sarebbe verificato, almeno in quel momento, senza il contagio.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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