Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-346

Infezione contratta in ospedale a Genova, risarcimento di 35.804,50 € nel 2021

Nel 2021 è stato riconosciuto un risarcimento di 35.804,50 € per un caso di Infezione insorta dopo l'intervento, con sieromi e tragitti fistolosi alle mammelle. Il provvedimento parla di infezione nosocomiale e di batterio, senza nominare l'agente patogeno, contratta in Chirurgia plastica ed estetica, mastoplastica additiva eseguita in un centro di ricovero e cura a ciclo diurno.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Genova, Sezione Seconda Civile, primo grado, giudice unico. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-346 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Genova, Sezione Seconda Civile, primo grado, giudice unico
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
11/05/2021 (decisione del 07/05/2021)
Città
GenovaÈ la sede del tribunale che ha giudicato in primo grado. Il provvedimento non dice in quale comune si trovi la struttura sanitaria.
Tipo di procedimento
Risarcimento danni da responsabilità sanitaria per infezione insorta dopo un intervento di chirurgia estetica, preceduto da accertamento tecnico preventivo, con chiamata in causa dell'assicurazione
Infezione
Infezione insorta dopo l'intervento, con sieromi e tragitti fistolosi alle mammelle. Il provvedimento parla di infezione nosocomiale e di batterio, senza nominare l'agente patogeno
Categoria
Altro
Reparto o contesto
Chirurgia plastica ed estetica, mastoplastica additiva eseguita in un centro di ricovero e cura a ciclo diurno
Risarcimento riconosciuto
35.804,50 €
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Genova, Sezione Seconda Civile, sentenza n. 1080/2021, R.G. n. 388/2018, decisione del 07/05/2021, pubblicata il 11/05/2021. Il numero della sentenza non compare nel testo e viene dagli archivi pubblici Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati da noi tre difensori, quattro indirizzi e il nome dell'ospedale dove la paziente si è curata dopo, che nel testo andava a capo spezzato in due righe. Restano i magistrati che hanno firmato la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento e controllo dei dati duri da un secondo lettore.

Il principio affermato. Quando l'infezione è riconducibile alla prestazione sanitaria ed è esclusa una origine autonoma nel paziente, la responsabilità si afferma senza bisogno di accertare il meccanismo esatto della trasmissione. Spetta infatti alla parte convenuta provare di avere adottato in concreto tutte le cautele per ridurre il rischio. Se quella prova manca è indifferente che il contagio sia venuto dalla condotta degli operatori oppure dalla sala operatoria non bonificata.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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