Caso documentato · HAI-341
Infezione contratta in ospedale a Livorno, risarcimento di 1.012.050 € nel 2020
Nel 2020 è stato riconosciuto un risarcimento di 1.012.050 € per un caso di Infezione ospedaliera esitata in shock settico. Il provvedimento non nomina mai l'agente patogeno, che non risulta identificato, contratta in Reparto chirurgico, indicato nel testo come Area Funzionale Chirurgica, dopo una lobectomia inferiore del polmone destro. Trasferimento in terapia intensiva cardiologica poche ore prima del decesso.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Livorno, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Il caso riguarda una struttura pubblica di Livorno.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-341 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Livorno, primo grado
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 19/02/2020 (decisione del 17/02/2020)
- Città
- Livorno
- Tipo di procedimento
- Risarcimento danni da responsabilità sanitaria per infezione contratta in ospedale, promosso dai congiunti del paziente deceduto
- Infezione
- Infezione ospedaliera esitata in shock settico. Il provvedimento non nomina mai l'agente patogeno, che non risulta identificato
- Categoria
- Sepsi / shock settico
- Reparto o contesto
- Reparto chirurgico, indicato nel testo come Area Funzionale Chirurgica, dopo una lobectomia inferiore del polmone destro. Trasferimento in terapia intensiva cardiologica poche ore prima del decesso
- Risarcimento riconosciuto
- 1.012.050 €
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Livorno, sentenza n. 187/2020, R.G. n. 1381/2017, decisione del 17/02/2020, pubblicata il 19/02/2020. Il numero della sentenza non compare nel testo e viene dagli archivi pubblici Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati da noi cinque difensori e il nome della struttura detto per città. Restano i magistrati che hanno firmato la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento e controllo dei dati duri da un secondo lettore.
Il principio affermato. La responsabilità della struttura sanitaria è contrattuale, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile. Al paziente spetta provare il contratto e l'aggravamento della sua condizione, alla struttura provare di avere agito con diligenza oppure una causa a lei non imputabile. Avere emanato le regole di prevenzione delle infezioni non basta, perché la struttura deve dimostrare come quelle regole siano state applicate nel caso concreto.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
Altri casi documentati
- Infezione contratta in ospedale a Perugia, risarcimento di 44.684,42 € nel 2022 Sepsi / shock settico
- Infezione contratta in ospedale a Pisa, risarcimento di 607.822,85 € nel 2026 Sepsi / shock settico
- Infezione contratta in ospedale a San Donà di Piave, risarcimento di 519.000 € nel 2022 Sepsi / shock settico
Tutte le sentenze documentate · La mappa dei casi · Le regole con cui i casi vengono giudicati