Caso documentato · HAI-340
Infezione contratta in ospedale a Trieste, risarcimento di 6.600,97 € nel 2017
Nel 2017 è stato riconosciuto un risarcimento di 6.600,97 € per un caso di Staphylococcus aureus resistente a penicillina e ampicillina (nel testo: «staphylococco aureo, resistente a penicillina ed ampicillina»), infezione del sito chirurgico sui mezzi di sintesi, contratta in Reparto di ortopedia, in occasione di un intervento chirurgico di riduzione e sintesi con placca e viti della tibia e del perone della gamba destra. Il totale di 6.600,97 euro è composto da tre voci liquidate nel dispositivo (punto b): 5.821,07 euro a titolo di danno non patrimoniale (danno biologico permanente al 2%, con personalizzazione del 20%, più il danno biologico temporaneo per un anno di inabilità al 25%); 179,90 euro a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute, da rivalutarsi all'attualità; 600,00 euro a titolo di rimborso della perizia medica stragiudiziale di parte. Oltre interessi come indicato in motivazione. Non comprende le spese giudiziali (punto c: 4.835,00 euro per compensi, 214,00 euro per esborsi, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, più 132,36 euro per il tentativo di mediazione) né le spese di CTU (punto d), tutte poste a carico della convenuta ma liquidate a parte come spese di lite, non come risarcimento del danno
La decisione è stata assunta dal Tribunale Ordinario di Trieste, Sezione Civile, in composizione monocratica, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Il caso riguarda una struttura pubblica di Trieste.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-340 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale Ordinario di Trieste, Sezione Civile, in composizione monocratica, primo grado
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 18/03/2017
- Città
- TriesteÈ la sede del tribunale che ha giudicato in primo grado. Il provvedimento non dice in quale comune si trovi la struttura sanitaria.
- Tipo di procedimento
- Azione di risarcimento danni per responsabilità professionale medica (responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, art. 1218 c.c.), proposta dalla paziente contro l'azienda ospedaliera convenuta (la struttura convenuta) per infezione post-chirurgica sui mezzi di sintesi
- Infezione
- Staphylococcus aureus resistente a penicillina e ampicillina (nel testo: «staphylococco aureo, resistente a penicillina ed ampicillina»), infezione del sito chirurgico sui mezzi di sintesi
- Categoria
- Stafilococco / MRSA
- Reparto o contesto
- Reparto di ortopedia, in occasione di un intervento chirurgico di riduzione e sintesi con placca e viti della tibia e del perone della gamba destra
- Risarcimento riconosciuto
- 6.600,97 €Il totale di 6.600,97 euro è composto da tre voci liquidate nel dispositivo (punto b): 5.821,07 euro a titolo di danno non patrimoniale (danno biologico permanente al 2%, con personalizzazione del 20%, più il danno biologico temporaneo per un anno di inabilità al 25%); 179,90 euro a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute, da rivalutarsi all'attualità; 600,00 euro a titolo di rimborso della perizia medica stragiudiziale di parte. Oltre interessi come indicato in motivazione. Non comprende le spese giudiziali (punto c: 4.835,00 euro per compensi, 214,00 euro per esborsi, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, più 132,36 euro per il tentativo di mediazione) né le spese di CTU (punto d), tutte poste a carico della convenuta ma liquidate a parte come spese di lite, non come risarcimento del danno
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Trieste, Sezione Civile, causa civile di primo grado iscritta al n. 4124/2012 R.G., conclusioni precisate all'udienza del 29/11/2016, decisa il 14/03/2017 (negli archivi pubblici risulta come sentenza n. 192/2017; il testo del provvedimento non riporta il proprio numero di sentenza) Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati da noi tre difensori. Restano i magistrati che hanno firmato la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento e controllo dei dati duri da un secondo lettore.
Il principio affermato. La responsabilità della struttura sanitaria per l'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di spedalità (art. 1218 c.c.) prescinde dalla responsabilità del singolo medico. Il concetto clinico di «complicanza» è irrilevante in sede giuridica. Se il peggioramento delle condizioni del paziente era prevedibile ed evitabile, esso è ascritto a colpa del debitore; spetta a quest'ultimo, non al paziente, dimostrare in concreto la non prevedibilità o non evitabilità dell'evento
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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