Caso documentato · HAI-339
Infezione contratta in ospedale a Rovereto, risarcimento di 191.088,84 € nel 2019
Nel 2019 è stato riconosciuto un risarcimento di 191.088,84 € per un caso di infezione del sito chirurgico con osteomielite dell'omero sinistro. Il provvedimento non indica il nome di alcun germe specifico, contratta in Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia, in occasione di un intervento chirurgico per frattura lussazione della spalla e delle cure successive. Somma delle tre voci liquidate nel punto 1 del dispositivo: 80.047,08 euro (danno biologico permanente, danno da inabilità temporanea e perdita di capacità lavorativa generica, già al netto di 90.033,72 euro trattenuti dalla rendita INAIL riconosciuta all'attore), 109.839,81 euro (perdita della capacità lavorativa specifica) e 1.201,95 euro (spese mediche). A ciascuna voce si aggiungono interessi legali e, per le ultime due, rivalutazione monetaria, non quantificati in una cifra fissa nel dispositivo e quindi non compresi nel totale. Non comprende le spese di lite (21.387 euro di compensi più 1.291 euro di spese, oltre rimborso 15%, IVA e CNPA) né le spese di CTU e CTP, poste a carico della convenuta ma liquidate a parte, non come risarcimento all'attore
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Trento, giudice unico, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Il caso riguarda una struttura pubblica di Rovereto.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-339 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Trento, giudice unico, primo grado
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 26/02/2019
- Città
- Rovereto
- Tipo di procedimento
- Giudizio civile ordinario per responsabilità sanitaria contrattuale, da inadempimento del contratto di spedalità (in subordine responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043, 2049 e 2051 c.c.)
- Infezione
- infezione del sito chirurgico con osteomielite dell'omero sinistro. Il provvedimento non indica il nome di alcun germe specifico
- Categoria
- Sito chirurgico
- Reparto o contesto
- Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia, in occasione di un intervento chirurgico per frattura lussazione della spalla e delle cure successive
- Risarcimento riconosciuto
- 191.088,84 €Somma delle tre voci liquidate nel punto 1 del dispositivo: 80.047,08 euro (danno biologico permanente, danno da inabilità temporanea e perdita di capacità lavorativa generica, già al netto di 90.033,72 euro trattenuti dalla rendita INAIL riconosciuta all'attore), 109.839,81 euro (perdita della capacità lavorativa specifica) e 1.201,95 euro (spese mediche). A ciascuna voce si aggiungono interessi legali e, per le ultime due, rivalutazione monetaria, non quantificati in una cifra fissa nel dispositivo e quindi non compresi nel totale. Non comprende le spese di lite (21.387 euro di compensi più 1.291 euro di spese, oltre rimborso 15%, IVA e CNPA) né le spese di CTU e CTP, poste a carico della convenuta ma liquidate a parte, non come risarcimento all'attore
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Trento, sentenza del 16/02/2019, R.G. n. 1439/2017 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurato da noi un difensore. Tolto anche il nome di un difensore rimasto in chiaro nell'intestazione. Restano i magistrati che hanno firmato la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento e controllo dei dati duri da un secondo lettore.
Il principio affermato. Nella responsabilità sanitaria il rapporto fra struttura e paziente è di natura contrattuale (contratto di spedalità). Il paziente deve provare il contatto con la struttura e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, oltre ad allegare inadempienze qualificate astrattamente idonee a causare il danno. Spetta poi alla struttura convenuta dimostrare che l'inadempimento non vi è stato oppure che, pur essendoci stato, non ha avuto rilievo causale (Cass. n. 24073/2017)
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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