Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-338

Infezione contratta in ospedale a Siena, risarcimento di 36.289,53 € nel 2021

Nel 2021 è stato riconosciuto un risarcimento di 36.289,53 € per un caso di staphilococcus epidermidis (infezione nosocomiale del sito chirurgico, di origine batterica), contratta in Sala operatoria, in occasione di un intervento di erniectomia microchirurgica lombare L3-L4 destra. Somma di € 29350,75 per danno non patrimoniale (invalidità permanente al 10% in via differenziale, inabilità temporanea, personalizzazione del 26%) più € 6938,78 per danno patrimoniale da spese mediche documentate, entrambi liquidati a favore del solo l'attore. Le somme sono da devalutare al momento del fatto e rivalutare secondo indici ISTAT, con interessi legali. L'importo finale effettivo sarà quindi superiore a quello liquidato in ordinanza. Non comprende le spese di lite né le spese di CTU, poste a carico della convenuta ma verso più beneficiari (ricorrenti, terzo chiamato, compagnia assicurativa). Rigettate sia la domanda relativa alle notule dell'avvocato del ricorrente sia la domanda di danno non patrimoniale della moglie.

La decisione è stata assunta dal Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-338 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, primo grado
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
21/10/2021
Città
SienaÈ la sede del tribunale che ha giudicato in primo grado. Il provvedimento non dice in quale comune si trovi la struttura sanitaria.
Tipo di procedimento
Procedimento sommario di cognizione (art. 702 bis c.p.c.), con integrazione di CTU già svolta in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. Definito con ordinanza che decide nel merito e liquida un risarcimento, non un semplice accertamento tecnico.
Infezione
staphilococcus epidermidis (infezione nosocomiale del sito chirurgico, di origine batterica)
Categoria
Stafilococco / MRSA
Reparto o contesto
Sala operatoria, in occasione di un intervento di erniectomia microchirurgica lombare L3-L4 destra
Risarcimento riconosciuto
36.289,53 €Somma di € 29350,75 per danno non patrimoniale (invalidità permanente al 10% in via differenziale, inabilità temporanea, personalizzazione del 26%) più € 6938,78 per danno patrimoniale da spese mediche documentate, entrambi liquidati a favore del solo l'attore. Le somme sono da devalutare al momento del fatto e rivalutare secondo indici ISTAT, con interessi legali. L'importo finale effettivo sarà quindi superiore a quello liquidato in ordinanza. Non comprende le spese di lite né le spese di CTU, poste a carico della convenuta ma verso più beneficiari (ricorrenti, terzo chiamato, compagnia assicurativa). Rigettate sia la domanda relativa alle notule dell'avvocato del ricorrente sia la domanda di danno non patrimoniale della moglie.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Ordinanza, procedimento ex art. 702 bis c.p.c., Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, R.G. n. 1058/2019, del 19/10/2021 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati da noi otto difensori. Restano i magistrati che hanno firmato la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento e controllo dei dati duri da un secondo lettore.

Il principio affermato. Nella responsabilità sanitaria per infezione nosocomiale il danneggiato deve provare il nesso causale fra la lesione e l'infezione secondo un criterio di probabilità logica. Una volta accertato tale nesso, spetta alla struttura dimostrare di aver operato con diligenza per garantire la sterilità dell'ambiente operatorio. La sola esistenza di protocolli anti-infettivi non basta a provare che siano stati rispettati nel caso concreto.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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