Caso documentato · HAI-336
Infezione contratta in ospedale a Savona, risarcimento di 74.712,50 € nel 2020
Nel 2020 è stato riconosciuto un risarcimento di 74.712,50 € per un caso di Infezione del sito chirurgico/protesica dopo impianto di protesi al ginocchio, descritta nel provvedimento come causata da "microrganismi a bassa virulenza"; nessun nome specifico di germe è riportato nel testo, contratta in Ortopedia, chirurgia protesica (impianto e successiva revisione di protesi totale di ginocchio). Cifra del dispositivo (P.Q.M.), dovuta dalla struttura convenuta agli eredi della paziente deceduta in corso di causa, a titolo di danno non patrimoniale/biologico da infezione, oltre interessi e rivalutazione monetaria da calcolare come da motivazione. È la somma di due voci, cioè invalidità permanente differenziale 15 punti, con personalizzazione +10% per i due interventi chirurgici aggiuntivi resi necessari dall'infezione (39.187,50 euro) e inabilità temporanea, assoluta 90 giorni più parziale al 50% per 545 giorni (35.525,00 euro): 39.187,50 + 35.525,00 = 74.712,50, cifra che coincide con quella del dispositivo. Nel corpo della motivazione, poco prima del dispositivo, il giudice scrive invece che la convenuta "deve essere condannato al risarcimento dei danni... quantificati nella cifra complessiva di Euro 74.467,50" (245,00 euro in meno). È un refuso interno alla sentenza, la cifra operativa è quella ripetuta nel dispositivo, 74.712,50. Non comprende le spese di lite dovute agli attori (7.795,00 euro compensi + 518,00 euro esborsi, oltre accessori), la somma di 49.890,00 euro che il medico terzo chiamato deve restituire alla struttura in via di regresso interno (non è un importo dovuto ai danneggiati), né le spese di CTU liquidate a parte. Nessuna somma è stata riconosciuta per l'ictus del 15.09.2008, la cui domanda risarcitoria è stata respinta per difetto di nesso causale
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Savona, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-336 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Savona, primo grado
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 19/03/2020
- Città
- SavonaÈ la sede del tribunale che ha giudicato in primo grado. Il provvedimento non dice in quale comune si trovi la struttura sanitaria.
- Tipo di procedimento
- Giudizio civile di cognizione ordinaria per risarcimento danni da responsabilità sanitaria contrattuale, con chiamata in causa del medico operante e di tre compagnie assicuratrici (domande di manleva e di regresso), deciso all'esito di CTU medica
- Infezione
- Infezione del sito chirurgico/protesica dopo impianto di protesi al ginocchio, descritta nel provvedimento come causata da "microrganismi a bassa virulenza"; nessun nome specifico di germe è riportato nel testo
- Categoria
- Sito chirurgico
- Reparto o contesto
- Ortopedia, chirurgia protesica (impianto e successiva revisione di protesi totale di ginocchio)
- Risarcimento riconosciuto
- 74.712,50 €Cifra del dispositivo (P.Q.M.), dovuta dalla struttura convenuta agli eredi della paziente deceduta in corso di causa, a titolo di danno non patrimoniale/biologico da infezione, oltre interessi e rivalutazione monetaria da calcolare come da motivazione. È la somma di due voci, cioè invalidità permanente differenziale 15 punti, con personalizzazione +10% per i due interventi chirurgici aggiuntivi resi necessari dall'infezione (39.187,50 euro) e inabilità temporanea, assoluta 90 giorni più parziale al 50% per 545 giorni (35.525,00 euro): 39.187,50 + 35.525,00 = 74.712,50, cifra che coincide con quella del dispositivo. Nel corpo della motivazione, poco prima del dispositivo, il giudice scrive invece che la convenuta "deve essere condannato al risarcimento dei danni... quantificati nella cifra complessiva di Euro 74.467,50" (245,00 euro in meno). È un refuso interno alla sentenza, la cifra operativa è quella ripetuta nel dispositivo, 74.712,50. Non comprende le spese di lite dovute agli attori (7.795,00 euro compensi + 518,00 euro esborsi, oltre accessori), la somma di 49.890,00 euro che il medico terzo chiamato deve restituire alla struttura in via di regresso interno (non è un importo dovuto ai danneggiati), né le spese di CTU liquidate a parte. Nessuna somma è stata riconosciuta per l'ictus del 15.09.2008, la cui domanda risarcitoria è stata respinta per difetto di nesso causale
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Savona, sentenza del 14 marzo 2020, R.G. n. 2024/2016 (ruolo generale affari contenziosi anno 2016); numero della sentenza oscurato nel testo Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati da noi otto difensori. Restano i magistrati che hanno firmato la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento e controllo dei dati duri da un secondo lettore.
Il principio affermato. La responsabilità della struttura sanitaria per l'infezione contratta dal paziente ha natura contrattuale (artt. 1218 e 1228 c.c., "contratto di spedalità"): il paziente deve provare solo il contratto e l'insorgenza/aggravamento della patologia, mentre spetta alla struttura dimostrare che l'inadempimento non c'è stato o non ha avuto rilievo causale. Quando l'infezione aggrava una condizione di salute già compromessa da fattori indipendenti, il danno si liquida per differenza tra l'invalidità complessiva e quella preesistente (danno differenziale); se il danneggiato muore in corso di causa per cause indipendenti dal fatto illecito, il danno biologico si calcola sulla durata di vita effettivamente vissuta, non su quella attesa
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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