Caso documentato · HAI-335
Infezione contratta in ospedale a Reggio Calabria, risarcimento di 83.234,63 € nel 2022
Nel 2022 è stato riconosciuto un risarcimento di 83.234,63 € per un caso di Staphylococcus aureus, contratta in Reparto di chirurgia ortopedica (intervento di artroprotesi totale di ginocchio destro) e reparto di riabilitazione, presso lo stesso istituto. Somma di danno biologico permanente (44.251,00 euro), danno morale/sofferenza soggettiva interiore (15.931,00 euro, pari al 36% del danno biologico permanente), danno biologico temporaneo (22.027,50 euro) e spese mediche e di viaggio per l'intervento a Como (1.025,13 euro): il testo indica il totale dei soli danni non patrimoniali in 82.209,50 euro, cui sommate le spese vive si arriva a 83.234,63 euro, importo della condanna. Non comprende gli interessi legali (dovuti fino al soddisfo, da calcolare sulla somma devalutata e poi rivalutata secondo indici ISTAT) né le spese di lite, liquidate a parte e compensate per metà (residuo 8.537,00 euro a carico della struttura). Il danno biologico permanente accertato dal CTU è del 20% (40% al lordo, con detrazione del 20% per un pregresso non riferibile ai fatti di causa)
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione civile, in composizione monocratica (giudice unico), primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-335 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione civile, in composizione monocratica (giudice unico), primo grado
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 27/06/2022
- Città
- Reggio Calabria
- Tipo di procedimento
- Giudizio civile ordinario di responsabilità sanitaria contrattuale, promosso dal paziente danneggiato contro la struttura sanitaria (la struttura convenuta) e il chirurgo operatore (la struttura convenuta), in solido, per infezione nosocomiale post-intervento; il medico ha chiamato in causa la propria compagnia assicurativa (la struttura convenuta), terza chiamata
- Infezione
- Staphylococcus aureus
- Categoria
- Stafilococco / MRSA
- Reparto o contesto
- Reparto di chirurgia ortopedica (intervento di artroprotesi totale di ginocchio destro) e reparto di riabilitazione, presso lo stesso istituto
- Risarcimento riconosciuto
- 83.234,63 €Somma di danno biologico permanente (44.251,00 euro), danno morale/sofferenza soggettiva interiore (15.931,00 euro, pari al 36% del danno biologico permanente), danno biologico temporaneo (22.027,50 euro) e spese mediche e di viaggio per l'intervento a Como (1.025,13 euro): il testo indica il totale dei soli danni non patrimoniali in 82.209,50 euro, cui sommate le spese vive si arriva a 83.234,63 euro, importo della condanna. Non comprende gli interessi legali (dovuti fino al soddisfo, da calcolare sulla somma devalutata e poi rivalutata secondo indici ISTAT) né le spese di lite, liquidate a parte e compensate per metà (residuo 8.537,00 euro a carico della struttura). Il danno biologico permanente accertato dal CTU è del 20% (40% al lordo, con detrazione del 20% per un pregresso non riferibile ai fatti di causa)
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione civile, giudice unico, causa civile iscritta al n. 786/13 R.G.A.C., posta in decisione all'udienza del 3.11.2021 con termini ex art. 190 c.p.c., decisione datata 13.06.2022. Il testo non riporta il numero della sentenza (770/2022 deriva dal nome del file/registro) Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati da noi otto difensori. Tolto anche il nome della struttura, che il provvedimento riportava in chiaro. Restano i magistrati che hanno firmato la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento e controllo dei dati duri da un secondo lettore.
Il principio affermato. Nella responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, il danneggiato deve provare, anche per presunzioni, il nesso causale fra l'aggravamento della patologia e la condotta sanitaria, mentre la struttura deve provare la causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione. Poiché lo stafilococco aureo è di frequente origine nosocomiale, la struttura ha l'onere di dimostrare l'assoluta sterilità dell'intero ambiente operatorio, non della sola strumentazione (richiamata Cass., Sez. III civ., ord. n. 17696/2020); se questa prova manca, la responsabilità della struttura non può dirsi esclusa
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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