Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-334

Infezione contratta in ospedale a Pordenone, risarcimento di 1.238.162 € nel 2017

Nel 2017 è stato riconosciuto un risarcimento di 1.238.162 € per un’infezione correlata all’assistenza, contratta in Chirurgia vascolare. Intervento di riparazione di un doppio aneurisma dell'aorta addominale sottorenale, con inserimento di endoprotesi aortica biforcata per via inguinale bilaterale (procedura di tipo EVAR). Somma di due voci liquidate in dispositivo. La prima, € 1.237.552,00, è il danno non patrimoniale (iure proprio da perdita del rapporto parentale, secondo le tabelle di Milano, più una quota di danno biologico terminale e danno morale catastrofale iure hereditatis di € 30.000,00 complessivi, ripartita in parti uguali fra i cinque congiunti, € 6.000,00 ciascuno, già inclusa nei singoli importi), ripartita fra la moglie convivente e i quattro figli del paziente deceduto (€ 260.718,00 + € 260.718,00 + € 222.982,00 + € 222.982,00 + € 270.152,00). La seconda, € 610,00, è il danno patrimoniale per le spese di consulenza tecnica di parte ante causam, riconosciuto a una delle figlie. Non comprende la domanda di danno patrimoniale per le spese di successione (€ 2.969,81), che il giudice ha rigettato; le spese di lite liquidate separatamente nel dispositivo (€ 30.545,00 in favore del primo gruppo di attori e € 20.518,00 in favore delle intervenute, comprensive di compenso avvocato, spese e rimborsi); le spese di c.t.u., poste a carico della convenuta ma già liquidate con separato decreto, il cui importo non è riportato nel testo. Agli importi del risarcimento si aggiungono inoltre interessi legali, non quantificati nel testo.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Pordenone, causa civile di primo grado, giudice unico (composizione monocratica). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Il caso riguarda una struttura pubblica di Pordenone.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-334 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Pordenone, causa civile di primo grado, giudice unico (composizione monocratica)
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
22/11/2017
Città
PordenoneÈ la sede del tribunale che ha giudicato in primo grado. Il provvedimento non dice in quale comune si trovi la struttura sanitaria.
Tipo di procedimento
Giudizio civile ordinario di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria (malpractice medica), promosso dagli eredi del paziente deceduto; nel corso del giudizio altri due eredi hanno proposto intervento adesivo autonomo ex art. 105 c.p.c., ammesso dal giudice
Infezione
non specificato nel provvedimento (infezione nosocomiale/ospedaliera localizzata nella sede della protesi endovascolare aortica; nessun germe è indicato per nome nel testo; il c.t.u. osserva solo che l'Angio-TC mostrava piccole bolle gassose «tipicamente prodotte da batteri»)
Categoria
Sito chirurgico
Reparto o contesto
Chirurgia vascolare. Intervento di riparazione di un doppio aneurisma dell'aorta addominale sottorenale, con inserimento di endoprotesi aortica biforcata per via inguinale bilaterale (procedura di tipo EVAR)
Risarcimento riconosciuto
1.238.162 €Somma di due voci liquidate in dispositivo. La prima, € 1.237.552,00, è il danno non patrimoniale (iure proprio da perdita del rapporto parentale, secondo le tabelle di Milano, più una quota di danno biologico terminale e danno morale catastrofale iure hereditatis di € 30.000,00 complessivi, ripartita in parti uguali fra i cinque congiunti, € 6.000,00 ciascuno, già inclusa nei singoli importi), ripartita fra la moglie convivente e i quattro figli del paziente deceduto (€ 260.718,00 + € 260.718,00 + € 222.982,00 + € 222.982,00 + € 270.152,00). La seconda, € 610,00, è il danno patrimoniale per le spese di consulenza tecnica di parte ante causam, riconosciuto a una delle figlie. Non comprende la domanda di danno patrimoniale per le spese di successione (€ 2.969,81), che il giudice ha rigettato; le spese di lite liquidate separatamente nel dispositivo (€ 30.545,00 in favore del primo gruppo di attori e € 20.518,00 in favore delle intervenute, comprensive di compenso avvocato, spese e rimborsi); le spese di c.t.u., poste a carico della convenuta ma già liquidate con separato decreto, il cui importo non è riportato nel testo. Agli importi del risarcimento si aggiungono inoltre interessi legali, non quantificati nel testo.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Pordenone, sentenza n. 859/2017 (numero dagli archivi pubblici, non presente nel testo del provvedimento), causa civile di primo grado R.G. n. 165/2015, decisione dell'08/11/2017, pubblicazione del 22/11/2017 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurato da noi un difensore. Tolto anche un nome di battesimo rimasto in chiaro. Dal corredo invisibile per la sintesi vocale e' stato tolto anche il nome del giudice, che sulla pagina resta. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento e controllo dei dati duri da un secondo lettore.

Il principio affermato. La responsabilità della struttura sanitaria per un'infezione nosocomiale non prevenuta né tempestivamente trattata ha natura contrattuale, in base al contratto di spedalità (artt. 1218 e 1228 c.c.). Il paziente deve provare il contratto e l'aggravamento della patologia, allegando un inadempimento qualificato astrattamente idoneo a produrre il danno; spetta alla struttura provare di aver agito con diligenza o l'assenza di nesso causale (Cass. SU n. 577/2008). Il danno tanatologico non è risarcibile iure hereditatis (Cass. SU n. 15350/2015): restano risarcibili, sempre iure hereditatis, il danno biologico terminale e il danno catastrofale, oltre al danno da perdita del rapporto parentale spettante iure proprio ai congiunti.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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